Revoca della sospensione condizionale per condanna sopravvenuta a pena detentiva (Cass. pen. Sez. I n. 1319 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. non è integrata dalla sola commissione, nel quinquennio dall’irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, di un nuovo delitto, ma richiede che per tale reato sia stata inflitta una condanna a pena detentiva. La sentenza di condanna non rileva soltanto come accertamento del nuovo reato: in relazione alla specie della pena inflitta essa costituisce elemento ulteriore e necessario della fattispecie. Il momento in cui la sentenza di condanna diviene eseguibile per effetto della revoca va individuato in quello di perfezionamento della causa di revoca, ossia nella data di irrevocabilità della condanna a pena detentiva per il nuovo reato. Quanto alla causa di revoca di cui all’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., essa si realizza con l’irrevocabilità della condanna sopravvenuta nel quinquennio per delitto anteriormente commesso, dovendosi determinare l’anteriorità con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con due sentenze.

Il beneficio era stato subordinato a condizioni, poi adempiute. Il giudice dell’esecuzione aveva fondato il rigetto proprio sull’avvenuto adempimento, senza considerare la sopravvenuta condanna a due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. e divenuta irrevocabile. Il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 168, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i motivi per connessione e li ritiene fondati. Il fulcro è la struttura della fattispecie di revoca: essa esige il concorso di una condanna a pena detentiva per delitto, o per contravvenzione della stessa indole, commessi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha riconosciuto il beneficio.

Non basta, dunque, la commissione del nuovo delitto nel quinquennio. Occorre che per quel reato sia stata inflitta una condanna a pena detentiva. La sentenza di condanna assume rilievo non solo come accertamento del reato, ma anche come elemento ulteriore e necessario della fattispecie, in relazione alla specie della pena irrogata.

Da qui la conseguenza sul piano esecutivo: il momento in cui la sentenza di condanna, per effetto della revoca, diviene eseguibile coincide con il perfezionamento della causa di revoca. Nella specie tale momento è stato individuato nella data di irrevocabilità della condanna a pena detentiva per il nuovo reato.

Quanto alla causa di revoca di cui al n. 2, la Corte richiama Sez. I n. 35563 del 10.11.2020. L’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio, non a quella di commissione del reato cui essa si riferisce.

Sul decorso del termine prescrizionale la Corte richiama l’art. 172, comma quinto, cod. pen. e Sez. F n. 27328 del 02.09.2020: il termine decorre dalla data in cui è intervenuta la causa di revoca, ossia dal momento in cui diviene definitiva la decisione che la accerta. Nella specie, a tale momento non era decorso il termine di estinzione ex art. 167 cod. pen. rispetto ai reati per cui il beneficio era stato concesso.

Il giudice dell’esecuzione ha quindi erroneamente escluso che la sentenza di patteggiamento potesse costituire causa di revoca. L’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Como — Ufficio G.I.P.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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