Confisca per equivalente nel patteggiamento e immutabilità del profitto accertato (Cass. pen. Sez. 4 n. 16641 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’accertamento del profitto confiscabile ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, contenuto in una sentenza di patteggiamento, non può essere rimesso in discussione in sede di giudizio di rinvio, ove la Corte di Cassazione abbia annullato la sentenza limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca. Il giudice del rinvio, nel determinare l’ammontare del profitto, deve attenersi all’accertamento del fatto ormai definitivo e non può rivalutare la sussistenza o la quantificazione del vantaggio fiscale, salvo che non sia dedotto e provato il parziale adempimento del debito tributario, unica ipotesi che consente una proporzionale riduzione dell’importo confiscabile. La transazione intercorsa tra le società, intervenuta dopo la consumazione del reato, non incide sulla quantificazione del profitto, in quanto gli elementi passivi fittizi sono stati esposti nelle dichiarazioni annuali e hanno generato il risparmio d’imposta.
Il Fatto
La Corte di Cassazione, con sentenza del 2023, aveva annullato una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca obbligatoria di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 per i reati tributari. Il giudice del rinvio, in parziale riforma, aveva disposto la confisca per equivalente per un valore di euro 420.822,17, corrispondente al profitto dei reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Avverso tale decisione, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla quantificazione del profitto, che avrebbe dovuto tenere conto di una transazione intervenuta tra le società coinvolte.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente qualificato i ricorsi come inammissibili, in quanto meramente reiterativi di un’istanza già esaminata dal giudice del rinvio e volta a rimettere in discussione l’assunto accusatorio e l’accertata fittizietà delle operazioni. Ha richiamato il principio secondo cui la sentenza di patteggiamento, una volta divenuta irrevocabile, preclude ogni nuova valutazione sull’ammontare del debito tributario, essendo gli imputati decaduti dalla possibilità di contestare la fondatezza dell’accusa.
La Corte ha precisato che l’unica eccezione a tale preclusione è rappresentata dall’eventuale pagamento parziale del debito, che la giurisprudenza ammette come causa di proporzionale riduzione del profitto confiscabile. Nel caso di specie, tale circostanza non era stata dedotta, rendendo legittima la determinazione del profitto effettuata dal giudice di merito sulla base della nota della Guardia di Finanza, che aveva quantificato le imposte evase in conformità ai capi d’imputazione.
In particolare, la Corte ha escluso che la transazione intercorsa tra le società potesse influire sulla quantificazione del profitto, in quanto gli elementi passivi fittizi erano stati esposti nelle dichiarazioni annuali 2013 e 2014, generando il risparmio d’imposta. La solo scrittura privata successiva, relativa al recupero del credito, non poteva inficiare l’accertamento, già passato in giudicato, circa l’inesistenza oggettiva delle operazioni. La motivazione del giudice del rinvio, che aveva correttamente escluso la rilevanza della transazione, è stata pertanto ritenuta esente da vizi.
La Corte ha, infine, confermato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.