Ricorso inammissibile se riproduttivo di censure già vagliate e assertive (Cass. pen. Sez. VII n. 1369 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per assoluta mancanza di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Il ricorso deve scandire una necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e contenere la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Non integra vizio di legittimità la motivazione che, sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive, neghi le circostanze attenuanti generiche valutando la negativa personalità, i molteplici precedenti penali e le modalità della condotta. All’accertata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa.
Il Fatto
Il ricorrente impugna con ricorso per cassazione la sentenza della Corte di appello di Palermo, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’elemento psicologico del reato e alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente contesta il percorso argomentativo dei giudici di merito su responsabilità soggettiva e trattamento punitivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII rileva che i motivi sono manifestamente infondati, assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Essi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici.
La Corte sottolinea che il ricorso non è scandito da necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e difetta della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. A sostegno richiama, in motivazione, Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013, Rv. 254584 e Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, precisando che i principi ivi affermati, pur riferiti ai motivi d’appello, possono applicarsi anche al ricorso per cassazione.
Quanto al trattamento punitivo, i motivi afferiscono alla pena benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, come affermato anche in Sez. III n. 29968 del 22.2.2019, Del Papa, Rv. 276288-01 e Sez. II n. 36104 del 27.4.2017, Mastro, Rv. 271243. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto.
I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità del prevenuto, anche sul piano soggettivo, e hanno motivatamente negato le circostanze attenuanti generiche, valutando la negativa personalità, i molteplici precedenti penali e le modalità della condotta. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna alle spese processuali consegue quella alla sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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