Furto di energia elettrica pluriaggravato, procedibile d’ufficio e esclusa la particolare tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 30949 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di furto di energia elettrica, aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e dal fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, resta procedibile d’ufficio anche dopo le modifiche all’art. 624 cod. pen. introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022. La riconosciuta aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, quale è l’energia elettrica, esclude il regime di procedibilità a querela. Il furto pluriaggravato non rientra nei limiti edittali previsti dall’art. 131-bis cod. pen., con conseguente esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Risponde del reato chi si sia consapevolmente avvalso dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in sede di gravame, ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di furto di energia elettrica. La contestazione riguarda la manomissione del contatore mediante apposizione di un magnete, con le aggravanti del mezzo fraudolento e del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio.
La difesa propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi, che investono la riconducibilità del fatto all’imputato, l’esclusione dell’art. 131-bis cod. pen., la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento e il regime di procedibilità del reato. La questione approda così al vaglio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato. La Corte richiama il consolidato principio di legittimità secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi, confermando gli arresti di Sez. V n. 24592 del 30.04.2021.
Il secondo motivo, che contesta l’esclusione della particolare tenuità del fatto, è ritenuto manifestamente infondato per una duplice ragione. Il furto pluriaggravato non rientra nei limiti edittali previsti dall’art. 131-bis cod. pen. e, inoltre, il motivo riproduce profili di censura già superati dalla Corte di appello con motivazione immune da cadute logiche.
Il terzo motivo, relativo al riconoscimento della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, è respinto perché contrastante con gli arresti di legittimità richiamati, segnatamente Sez. V n. 19937 del 15.04.2021.
Il quarto motivo, incentrato sulla procedibilità a querela, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte chiarisce che, anche dopo le modifiche all’art. 624 cod. pen. introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, il reato continua a essere procedibile d’ufficio in ragione della riconosciuta aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, tra le quali rientra l’energia elettrica.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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