Associazione per narcotraffico: il contributo dell’ausiliario dello spacciatore non basta (Cass. pen. Sez. VI n. 1666 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la singola condotta di partecipazione può atteggiarsi nei modi più diversi, purché si traduca in un contributo alla vita e all’operatività del sodalizio nel suo complesso. Non è sufficiente, a integrare il vincolo associativo, l’attività di custodia e frazionamento della droga svolta nell’esclusivo interesse di un congiunto, in ragione del legame parentale e del comune interesse economico. Occorre la consapevolezza e la volontà di contribuire all’operatività dell’organizzazione, ossia la affectio e l’agire per un interesse comune. Il giudizio di gravità indiziaria richiede la qualificata probabilità dell’esistenza di un rapporto di stabile collaborazione con il gruppo, non di un episodio circoscritto.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 04.06.2024, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti dell’indagato. Le ipotesi riguardavano la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, vari reati-scopo e la detenzione e il porto di arma comune da sparo.

L’indagato ricorreva per cassazione con quattro motivi: violazione degli obblighi di autonoma valutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari; carenza del giudizio di gravità indiziaria per il delitto associativo; vizi relativi ai reati-scopo e asserita violazione dell’obbligo di esercizio dell’azione penale; difetto di attualità del pericolo di reiterazione. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità o il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché generico. Ricorda che chi denuncia la nullità per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari o dei gravi indizi ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l’omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di rilevanza tale da condurre a conclusioni diverse. Non basta un’analisi meramente formale dei provvedimenti, come affermato dalle Sez. 1 n. 46447 del 2019 e Sez. 1 n. 333 del 2018. Dinanzi a un’eccezione priva di tali indicazioni, il Tribunale del riesame non è tenuto a motivazione più articolata (Sez. 2 n. 42333 del 2019).

È invece accolto il secondo motivo. Il compendio indiziario descrive la condotta dell’indagato come custodia e frazionamento delle sostanze commerciate dal proprio genero. Il rapporto tra quest’ultimo e l’asserito referente del gruppo emerge solo da alcune conversazioni, nelle quali i due discutono delle conseguenze economiche del rinvenimento della droga. Pressoché inesistente è l’indicazione di una collaborazione prestata all’organizzazione nel suo complesso. L’unico collegamento è una battuta generica e decontestualizzata, insufficiente a dedurre, con la qualificata probabilità richiesta, un rapporto stabile di collaborazione.

La Corte richiama la giurisprudenza sulle fattispecie associative: la durata del pactum sceleris può essere anche limitata, ma il contributo deve riguardare l’operatività del sodalizio (Sez. 3 n. 27910 del 2019; Sez. 6 n. 38524 del 2018). Tra fornitore e acquirenti-spacciatori l’associazione sussiste in presenza di un vincolo durevole, quando la fornitura è continuativa e finalizzata all’immissione nel mercato; non osta la diversità degli scopi personali, purché si accerti la consapevolezza delle risorse dell’organizzazione e la volontà di farne parte (Sez. 2 n. 10468 del 2016; Sez. 1 n. 30233 del 2016). Tanto più ciò vale per chi abbia agito come semplice ausiliario dell’acquirente-spacciatore.

Il terzo motivo è inammissibile: sul difetto di autonoma valutazione si rinvia al primo; la dedotta violazione dell’obbligo di esercizio dell’azione penale è eccentrica, per difetto d’interesse e perché l’azione risulta esercitata nel diverso processo, mentre qui le indagini sono ancora in corso. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, limitatamente al capo sulla gravità indiziaria per la partecipazione associativa, per integrare la motivazione; si rende opportuna anche una rivalutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura, restando assorbito il quarto motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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