Riconoscimento fotografico informale e mancato rinnovo del rito abbreviato condizionato (Cass. pen. Sez. 2 n. 13730 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato e senza introdurre elementi di effettiva illogicità. L’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal dichiarante in dibattimento, costituisce accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende esclusivamente dalla credibilità della persona offesa; il preventuito incontro occasionale con la persona da riconoscere non ne inficia di per sé l’attendibilità. La mancata riproposizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della richiesta di giudizio abbreviato condizionato già respinta dal giudice dell’udienza preliminare preclude l’attivazione del sindacato sul provvedimento reiettivo e l’eventuale riconoscimento della riduzione della pena.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. equivalente alla recidiva e all’aggravante contestate, condannava l’imputato alla pena di sei anni di reclusione ed euro 1.500 di multa per il reato di rapina aggravata. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado nel 2025.

L’imputato, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la mancanza e l’illogicità della motivazione sull’attendibilità del riconoscimento fotografico e di persona effettuato dalla vittima, la mancata valutazione della consulenza antropometrica di parte, la violazione degli artt. 442 e 438 cod. proc. pen. per il mancato “recupero” della riduzione per il rito abbreviato e l’applicazione automatica della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In relazione al primo motivo, ha rilevato che la sentenza di appello aveva motivato in modo congruo e dettagliato sulla credibilità della persona offesa. Il riconoscimento era stato ritenuto intrinsecamente credibile poiché la mascherina COVID lasciava scoperta gran parte del volto e la vittima aveva visto da vicino il rapinatore in una strada ben illuminata per un tempo considerato sufficiente. L’incontro accidentale davanti al Commissariato era stato valutato come elemento che avvalorava l’attendibilità del dichiarante.

La Corte ha richiamato il principio per cui l’individuazione fotografica informale, confermata in dibattimento, è liberamente apprezzabile dal giudice di merito. Ha inoltre precisato che l’eventuale visione della persona da riconoscere prima della ricognizione è circostanza espressamente contemplata dall’art. 213 cod. proc. pen., senza che la norma ricolleghi a tale evenienza alcuna sanzione processuale o conseguenza sull’efficacia dimostrativa del riconoscimento. Le censure della difesa, più che criticare la tenuta logica della motivazione, prospettavano una mera lettura alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Quanto alla consulenza di parte, il motivo è stato ritenuto aspecifico, poiché la difesa non si confrontava con gli argomenti logici posti dai giudici di appello a fondamento della sua scarsa valenza scientifica: le misurazioni erano state effettuate in carcere da persona non qualificata, gli abiti del rapinatore non consentivano rilievi antropometrici esatti e la valutazione dell’altezza era impossibile con certezza. Il ricorrente non aveva inoltre chiarito per quali ragioni le risultanze della consulenza avrebbero avuto rilevanza decisiva.

Sul terzo motivo, la Corte ha affermato che la mancata riproposizione della richiesta di rito abbreviato condizionato prima dell’apertura del dibattimento preclude il sindacato sul rigetto e la riduzione di pena, richiamando la conclusione recepita dall’art. 438, comma 6-ter, ultimo periodo, cod. proc. pen.. Il quarto motivo è stato dichiarato generico, essendo la motivazione sulla recidiva adeguata e basata su precedenti specifici e sulla mancanza di discontinuità rispetto ai trascorsi criminali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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