Art. 590.
Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
Art. 590.
Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
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