Restituzione nel termine e inosservanza dei presupposti: rimedio inammissibile (Cass. pen. Sez. I n. 36955 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La restituzione nel termine prevista dall’art. 175 cod. proc. pen. presuppone l’inosservanza di un termine perentorio stabilito a pena di decadenza per il compimento di un atto. Il rimedio è pertanto inammissibile quando l’istante deduce e documenta di avere osservato il termine per proporre impugnazione. La richiesta presentata oltre il termine perentorio è inammissibile, non essendo applicabile il principio di conservazione degli atti di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che opera per i soli rimedi qualificati come impugnazioni. L’incompetenza del giudice adito non consente la trasmissione degli atti al giudice competente. Resta fermo l’obbligo dell’ufficio di trasmettere all’autorità competente l’atto telematico di cui abbia acquisito la disponibilità.

Il Fatto

Il difensore del condannato ha chiesto alla Corte di appello di Catania la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di secondo grado, depositata il 15 aprile 2025. La richiesta si fonda su una dedotta causa di forza maggiore: il ricorso per cassazione, tempestivamente depositato con modalità telematiche, non sarebbe stato registrato per un errore del sistema, dipeso dalla diversa indicazione delle generalità del ricorrente rispetto ai dati presenti nella banca dati.

La Corte di appello, con ordinanza del 26 marzo 2026, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione. Il procedimento è stato trattato nelle forme del contraddittorio camerale non partecipato, con conclusioni del Procuratore generale nel senso dell’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta innanzitutto una questione di metodo. Il rito camerale non partecipato è stato scelto in luogo della procedura de plano ordinariamente prevista dall’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., per assicurare alle parti adeguata interlocuzione. Il riferimento è a Sez. 1 n. 14865 del 07.03.2024, ove si è chiarito che la procedura de plano esporrebbe la decisione a profili di incostituzionalità per violazione del principio del contraddittorio, atteso il ridotto regime di impugnazione delle decisioni di legittimità.

Nel merito, la richiesta non può essere accolta. L’art. 175 cod. proc. pen. postula l’inosservanza di un termine perentorio, previsto a pena di decadenza, per il compimento di un atto determinato. Nel caso concreto l’istante deduce e documenta l’esatto contrario: di avere osservato il termine per impugnare, depositando tempestivamente il ricorso al Portale Deposito atti Penali, come da ricevuta informatica allegata. Il rimedio risulta quindi azionato in difetto dei relativi presupposti.

La Corte rileva inoltre l’inammissibilità per tardività. Ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione per impugnare una sentenza spetta al giudice competente sulla relativa impugnazione. Per effetto dell’erronea individuazione del giudice, la richiesta è pervenuta alla cancelleria della Cassazione solo il 9 aprile 2026, diversi mesi dopo che l’istante e il difensore avevano avuto conoscenza della dedotta causa di forza maggiore. La stessa è pertanto inammissibile per inosservanza del termine perentorio, secondo Sez. 3 n. 10409 del 16.01.2020.

Non opera il principio di conservazione degli atti. Richiamando Sez. 5 n. 13315 del 13.02.2025 e Sez. 3 n. 33647 del 08.07.2022, la Corte ribadisce che il giudice che ritenga la propria incompetenza deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, non potendo applicare l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che riguarda i soli rimedi qualificati come impugnazioni e non la restituzione nel termine.

La Corte aggiunge una precisazione operativa. Poiché l’istante ha documentato il deposito telematico del ricorso e l’accettazione da parte del sistema informatico, l’ufficio cui l’atto risulta inviato ai sensi degli artt. 111-bis e 582 cod. proc. pen., acquisitane la disponibilità, dovrà trasmetterlo all’autorità competente per l’impugnazione in ossequio all’art. 590 cod. proc. pen.

Infine, non introducendo la richiesta un giudizio di impugnazione, al rigetto non consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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