Misure cautelari: insindacabile l’apprezzamento su esigenze e adeguatezza (Cass. pen. Sez. VI n. 2081 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché con ricorso per cassazione sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione verifica, nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, nel rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è consentito proporre censure sulla ricostruzione dei fatti né sollecitare una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. La Corte non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali né di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, rientrando tali valutazioni nel compito esclusivo e insindacabile del giudice della cautela e del tribunale del riesame.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato per aver ritirato presso un fermopoint due pacchi provenienti dalla Spagna, contenenti quindici buste sottovuoto di stupefacente per un peso complessivo di sei chilogrammi, collocandoli nell’autovettura con cui viaggiava.

Il Tribunale per il riesame, investito della richiesta, aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e aveva confermato nel resto l’ordinanza genetica. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi. Nelle more del giudizio di legittimità la misura della custodia in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari con applicazione di uno strumento elettronico di controllo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente delimitato l’ambito del proprio sindacato. In tema di misure cautelari personali, quando è dedotto un vizio di motivazione del tribunale del riesame sui gravi indizi, il controllo di legittimità si arresta alla verifica dell’adeguatezza delle ragioni esposte e del rispetto dei canoni logici e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento probatorio. Non è ammesso proporre censure che investano la ricostruzione dei fatti o si traducano in una diversa valutazione delle circostanze, come invece richiesto dal ricorrente.

Nel caso concreto, il tribunale aveva ritenuto inverosimile che un soggetto, a fronte di un compenso di cento euro, accettasse da uno sconosciuto l’incarico di recarsi in un’altra città a ritirare pacchi senza insospettirsi del contenuto, e del pari inverosimile che un ingente carico di stupefacente fosse affidato a chi non si conosce. Il mancato occultamento del pacco nell’abitacolo è stato letto come espediente per sostenere l’ignoranza del contenuto in caso di controllo, e l’atteggiamento collaborativo come scelta obbligata. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è stata scalfita dalle censure.

Quanto all’effettuazione del narcotest su una sola parte dello stupefacente, la doglianza è stata giudicata generica e quindi inammissibile. Il secondo e il terzo motivo, relativi alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura, sono stati trattati congiuntamente e respinti. La Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui non ha alcun potere di revisione degli elementi fattuali né di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, essendo il suo esame circoscritto alla sussistenza delle ragioni giuridicamente significative e all’assenza di illogicità evidenti (Sez. II n. 9212 del 02.02.2017, Rv. 269438; Sez. II n. 18713 del 18.01.2023). Il trasporto di un così ingente quantitativo, per il suo valore, non viene mai affidato a uno sconosciuto ma a soggetti fidati e inseriti nel mercato illecito: da qui la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione.

Con la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari e lo strumento elettronico di controllo è venuto meno l’interesse alla censura sulla violazione dell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la recidiva specifica e reiterata risulta contestata in entrambe le ordinanze e difetta l’interesse, trattandosi di addebito provvisorio non valorizzato nella motivazione impugnata. Inammissibile anche il quinto motivo, poiché l’esclusione dell’aggravante non impone la riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo il tribunale motivato sull’impossibilità di ritenere la fattispecie di minore offensività in ragione del quantitativo trasportato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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