Occultamento delle fatture: reato integrato anche se il reddito è ricostruibile aliunde (Cass. pen. Sez. 7 n. 3449 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari, quale elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, non deve essere intesa in senso assoluto: essa sussiste anche quando, a causa della sottrazione, dell’occultamento o della distruzione delle scritture contabili, sia necessario procedere all’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. La mera riproposizione in sede di legittimità delle medesime doglianze già vagliate nel merito, senza una specifica critica alla motivazione, rende il ricorso generico e inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti dell’imputato, legale rappresentante di una società, per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74/2000. L’imputato non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali e non aveva consegnato alla Guardia di Finanza le fatture relative ai rapporti intrattenuti con tre società destinatarie, nonostante l’esplicita richiesta.
Avverso la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando l’acritica adesione della Corte territoriale alle conclusioni della Guardia di Finanza e la mancata integrazione della fattispecie, sia per l’assenza di una condotta attiva, sia perché l’Agenzia delle Entrate sarebbe comunque riuscita ad accertare reddito e volume d’affari della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Il motivo è stato ritenuto generico, in quanto meramente reiterativo degli argomenti già svolti e vagliati nel giudizio di merito, privo di specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno chiarito che la circostanza che l’Agenzia delle Entrate fosse riuscita ad accertare reddito e volume d’affari della società non esclude la sussistenza del reato. L’impossibilità di ricostruzione richiesta dalla norma non va interpretata in senso assoluto: essa ricorre anche quando, per effetto della condotta, si renda necessario acquisire la documentazione mancante presso terzi o aliunde, come nel caso in cui le fatture siano recuperate presso le società destinatarie. La Corte ha richiamato i precedenti di Sez. 3, n. 41683 del 2018 e Sez. 3, n. 36624 del 2012.
Quanto al dolo specifico di evasione, la Corte ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione della sentenza di merito, che lo aveva desunto dalla natura di operatore sconosciuto al fisco della società e dall’entità dell’evasione accertata anche in via induttiva, per i numerosi salti nella numerazione progressiva delle fatture rinvenute presso le società clienti.
Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.