Affidamento in prova, la mancata ammissione degli addebiti non è ragione ostativa (Cass. pen. Sez. I n. 41517 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, la mancata ammissione degli addebiti da parte del condannato non integra, di per sé, ragione ostativa. Non può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente che dall’osservazione della personalità emerga che tale processo critico sia almeno avviato. La gravità del reato, i precedenti e le pendenze costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità, ma il giudizio prognostico non può prescindere dalla condotta successiva al fatto e dai comportamenti attuali del condannato, quali l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la regolarità della condotta di vita e l’attaccamento al contesto familiare.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova presentata da un condannato che deve espiare una pena di anni tre e mesi sei di reclusione per estorsione e atti persecutori commessi ai danni del padre, in un arco temporale compreso tra il 1997 e l’11 agosto 2017.

Pur a fronte di un parere favorevole alla più ampia misura contenuto nel programma di trattamento, il Tribunale ha negato l’accesso al beneficio per l’assenza di revisione critica dei fatti e per il conseguente rischio di reiterazione di condotte aggressive. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale abbia omesso di valutare i plurimi elementi positivi emersi dall’istruttoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, istituto con cui l’ordinamento attua una forma di esecuzione esterna al carcere quando, alla luce dell’osservazione della personalità, sia formulabile una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale.

Da tale premessa discende il quadro giurisprudenziale richiamato: ai fini della concessione della misura non possono assumere rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato, la mancata ammissione di colpevolezza o i precedenti penali. Né può essere pretesa, in positivo, la prova di una revisione critica completa. La Corte richiama i precedenti di legittimità secondo cui è sufficiente che il processo critico sia almeno avviato e ribadisce che il giudizio prognostico deve partire dalla natura e gravità dei reati e dalle pendenze, ma non può prescindere dalla condotta successiva al fatto e dai comportamenti attuali del condannato.

Su questa base la Corte censura la motivazione dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale ha ancorato il diniego all’assenza di revisione critica e al pericolo di ricadute violente, ma ha del tutto pretermesso la valutazione del percorso comportamentale maturato dopo il delitto. La carenza di revisione critica e il pericolo di recidiva sono stati dedotti in modo congetturale dalla mancata piena ammissione degli addebiti, risultando slegati da precisi e concreti indici di pericolosità.

La Corte ribadisce il principio, cui intende dare continuità, per cui non configura ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti: occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione, poiché ciò che rileva è l’evoluzione della personalità successiva al fatto. Nel caso concreto, la stessa motivazione del Tribunale dava atto dell’adesione al trattamento, della partecipazione ad attività e della frequenza di un corso, della condotta costantemente regolare, dell’attaccamento al nuovo nucleo familiare e della disponibilità lavorativa, elementi valorizzati dall’equipe trattamentale per fondare il parere favorevole.

Il Tribunale ha dunque compresso la valenza degli elementi positivi, omettendo un’analisi fondata sui parametri della giurisprudenza di legittimità. La Corte accerta la carenza di motivazione e annulla l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame.

Nota della Redazione

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