Riscatto laurea dipendenti Poste: onere secondo coefficienti attuariali D.M. 1992 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 274 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscatto del periodo legale di laurea da parte del personale assunto alle dipendenze delle Poste Italiane prima della privatizzazione, la misura del contributo non si determina secondo i criteri fissati dall’art. 13 d.P.R. n. 1092/1973, bensì sulla base dei coefficienti attuariali stabiliti con decreto ministeriale, nella specie il D.M. 9 maggio 1992. Per le domande presentate successivamente all’entrata in vigore dell’art. 2 d.l. n. 694/1982, convertito con legge n. 881/1982, il comma 4 di tale disposizione àncora espressamente la quantificazione degli oneri ai parametri attuariali, mentre il comma 5 si limita a individuare la platea dei soggetti ammessi alla facoltà di riscatto. Nell’ambito del giudizio pensionistico, di natura non impugnatoria, il giudice contabile accerta il diritto al trattamento e il relativo quantum prescindendo dai vizi dell’atto amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni con qualifica dirigenziale, presentava nel 1994 domanda di riscatto della laurea ai fini del trattamento di quiescenza. L’INPS, nel 2022, accoglieva l’istanza quantificando l’onere in Euro 10.650,13. Il ricorrente contestava tale importo, sostenendo che la domanda, ratione temporis, dovesse essere regolata dall’art. 13 d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente determinazione del contributo in Euro 2.001,77. Al fine di non incorrere in decadenza, l’interessato aveva comunque versato la somma richiesta e adiva la Corte dei conti.
L’Istituto resistente deduceva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto. Il giudice disponeva consulenza tecnica d’ufficio con ordinanza n. 121 del 2024, volta a quantificare l’onere dovuto in relazione alla domanda del 1994.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile muove da una premessa di carattere processuale: il giudizio pensionistico non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all’annullamento dei provvedimenti dell’amministrazione. Esso si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto, estesa a ogni questione relativa all’an e al quantum della pensione. Non rilevano, pertanto, i vizi dell’atto o del procedimento, ma l’effettiva titolarità del diritto vantato.
Nel merito, la controversia verte sull’interpretazione dell’art. 13 d.P.R. n. 1092/1973. La Corte richiama l’art. 6 d.l. n. 487/1993, convertito con legge n. 71/1994, che per il personale proveniente dai ruoli tradizionali già assoggettato alla gestione dell’Istituto postelegrafonici, poi assorbito dall’INPS, devolve il trattamento di quiescenza secondo le norme del personale statale: da qui la sussistenza della giurisdizione contabile.
Il punto dirimente è il coordinamento tra la norma invocata dal ricorrente e l’art. 2 d.l. n. 694/1982. Per le domande presentate dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo, il comma 4 impone che il contributo sia calcolato su coefficienti attuariali determinati con decreto del Ministro del tesoro, non inferiori, a parità di trattamento retributivo, a quello risultante dal comma precedente.
La Corte respinge la tesi dell’ultrattività dei criteri dell’art. 13, osservando che essa renderebbe priva di ratio la previsione del comma 4. Il comma 5 dell’art. 2, invece, individua soltanto i destinatari della facoltà di riscatto, non i criteri di quantificazione. Poiché la domanda è stata presentata nel 1994, era ormai pienamente efficace la disciplina del 1982.
Il giudice condivide gli esiti della c.t.u., che ha applicato il D.M. 9 maggio 1992 e l’art. 2 d.l. n. 694/1982, pervenendo a un onere di Euro 10.659,36 in base al coefficiente attuariale di 8,379. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e a quelle della consulenza tecnica.
Nota della Redazione
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