Certificazione positiva del CCNQ comparti 2025-2027 senza nuovi oneri (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 23 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità e di regolarità contabile esercitato dalle Sezioni riunite in sede di controllo sui contratti collettivi nazionali, ai sensi dell’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, si conclude con una certificazione positiva allorché l’ipotesi di accordo non rechi nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. La certificazione non presuppone la definitiva conformità dell’ipotesi al quadro normativo sopravvenuto: ove una disposizione di legge successiva alla sottoscrizione imponga l’aggiornamento del testo, la Corte ne prende atto e rinvia l’adeguamento alla sottoscrizione definitiva, restando la verifica economico-finanziaria l’unico oggetto attuale del controllo. L’accertamento dell’invarianza della spesa, attestata dalla relazione tecnica dell’Aran, è condizione sufficiente per la certificazione.
Il Fatto
L’ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2025-2027, sottoscritta il 17 giugno 2025, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti il 6 ottobre 2025, per l’esercizio del controllo previsto dall’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001.
Il Consiglio dei Ministri si è espresso favorevolmente il 2 ottobre 2025, subordinando il testo all’aggiornamento imposto dall’art. 6 del d.l. n. 90/2025, convertito con legge n. 109 del 30 luglio 2025: la norma, successiva alla sottoscrizione, ha ricondotto il personale non dirigenziale delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale ai contratti del comparto Sanità, in luogo di quelli dell’Istruzione e della ricerca.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’architettura dell’accordo, composto da nove articoli, che conferma la suddivisione nei quattro comparti di contrattazione e nelle corrispondenti quattro aree dirigenziali già delineati dal CCNQ del 13 luglio 2016, con la stessa denominazione dell’ANQ. Il campo di applicazione resta individuato nei dipendenti e dirigenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001.
Per il comparto Funzioni Centrali l’ipotesi integra l’elenco degli enti, inserendo quelli di nuova istituzione, completandone l’individuazione con l’acronimo ed eliminando quelli soppressi. Per il comparto Istruzione e ricerca viene espunto l’ISFOL, soppresso dal 1° marzo 2024 con transito del personale in ANPAL. Il comparto Sanità mantiene la clausola di chiusura sugli “altri enti del servizio sanitario” e vi aggiunge le Società della Salute della Regione Toscana.
Sul fronte della dirigenza, la Corte si sofferma sulla complessa collocazione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali. Dopo le vicende legislative richiamate — dall’inattuazione della delega sulla dirigenza pubblica, anche per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, fino all’abrogazione del comma che ne prevedeva il rientro nell’Area Sanità — le parti negoziali hanno confermato in via pattizia la collocazione dei dirigenti PTA nell’Area delle Funzioni Locali.
Il nucleo del controllo resta l’invarianza della spesa. L’Aran, nella relazione tecnica, attesta che l’ipotesi non ha alterato gli equilibri economico-finanziari, non comportando oneri diretti o indiretti né aggravio della spesa pubblica. Preso atto della necessità manifestata dal Consiglio dei Ministri di recepire l’art. 6 del d.l. n. 90/2025, la Corte certifica positivamente l’ipotesi di accordo, non recando la stessa alcun nuovo e ulteriore onere a carico della finanza pubblica, e ordina la trasmissione della delibera all’Aran, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Nota della Redazione
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