Colpa grave del chirurgo e prescrizione del danno indiretto da singoli pagamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 32 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di danno indiretto da responsabilità amministrativa, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 decorre dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’amministrazione, momento in cui la diminuzione patrimoniale diviene certa. In materia di responsabilità sanitaria, la violazione delle linee guida non integra automaticamente la colpa grave, ma il discostamento dalle buone prassi accreditate dalla comunità medico-scientifica corrobora il giudizio di colpevolezza anche in termini di gravità. La colpa grave professionale richiede una rilevante deviazione della condotta dagli standard di pratica medica, valutata mediante comparazione tra il comportamento concreto e le regole dello stato della scienza. Il danno risarcibile comprende le spese di giudizio conseguenti, senza distinzione tra primo e secondo grado, ove l’appello abbia risposto a un interesse anche del sanitario convenuto.

Il Fatto

Il giudizio verte sulla responsabilità amministrativa di un medico in servizio presso una struttura ospedaliera pubblica, citato per responsabilità indiretta in relazione al risarcimento di complessivi euro 116.522,92 pagati dall’azienda sanitaria in esecuzione di due sentenze civili, di primo e di secondo grado, in favore di una paziente.

La vicenda origina da un intervento di gastroplastica verticale riduttiva, a seguito del quale la paziente lamentava gravi complicanze digestive e ulteriori danni. Avviata la causa civile, il Tribunale condannava in solido medico e struttura; la Corte d’appello riformava in peius la decisione, aumentando il risarcimento. Il convenuto eccepiva in via preliminare la prescrizione parziale rispetto al primo pagamento e, nel merito, l’assenza di nesso causale e di colpa grave, chiedendo in subordine una nuova consulenza tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di non disporre una nuova c.t.u., giudicando idonee ed esaustive quelle espletate in sede civile nel pieno contraddittorio di tutte le parti. Le lacune denunciate dalla difesa, consistenti nel generico riferimento alla letteratura senza indicazione delle fonti, non appaiono sufficienti a disporre nuovi accertamenti, anche considerata la lontananza nel tempo dei fatti.

In via preliminare viene accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 per il primo pagamento di euro 68.668,76. Il termine risulta decorso alla data della notifica dell’invito a dedurre, non constando atti interruttivi precedenti. Il Collegio applica l’orientamento secondo cui, nel danno indiretto, il dies a quo decorre dalla data dei singoli pagamenti, momento in cui si concretizza la diminuzione patrimoniale, richiamando Sez. II n. 75/2023, Sez. II n. 137/2022 e SS.RR. n. 5/2007, e superando il contrario precedente di Sezione n. 136/2016.

Nel merito la domanda, per la parte non prescritta, è fondata. Il Collegio condivide le conclusioni della c.t.u. civile, posta a base di due sentenze. Le contestazioni difensive appaiono di carattere formale: i riferimenti alla letteratura, ancorché generici, corroborano un ragionamento logico e coerente, sostenuto dalle evidenze documentali e dal richiamo alle Linee-guida italiane sull’obesità, nella specie disattese. La consulenza è stata resa in contraddittorio, con possibilità di controdeduzioni e replica.

Quanto alla colpa grave, in un contesto privo di speciali difficoltà sarebbe stato legittimo attendersi una condotta più aderente alle linee guida, anziché la pluralità di errori e sottovalutazioni accertata. Il Collegio richiama Sez. III n. 309/2021 sui parametri di comparazione tra condotta concreta e standard di pratica medica. Le linee guida, definite secondo Sez. II n. 67/2020, restano rilevanti anche in ambito civilistico e contabile: la loro violazione non prova automaticamente la colpa grave, ma il discostamento dalle buone prassi la corrobora.

Il danno è commisurato a quanto pagato dall’azienda, comprese le spese di giudizio, conseguenza immediata e diretta, senza differenziazione tra i gradi, data l’unicità del giudizio civile e l’interesse anche del medico all’appello. Il convenuto è condannato al pagamento di euro 47.854,16, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione sino al saldo; spese compensate per l’accoglimento parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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