Pensione privilegio per infermità da stress lavoro correlato in Guardia di Finanza (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 26 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per il riconoscimento della pensione di privilegio, il giudice può fondare il giudizio di dipendenza delle infermità da causa o concausa di servizio sull’apporto conoscitivo della perizia medico-legale che valorizzi i fattori di rischio occupazionali, ivi compreso lo stress lavoro correlato. Ove l’Organismo incaricato accerti la riconducibilità delle patologie al servizio prestato, il diritto al trattamento pensionistico privilegiato va riconosciuto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, unitamente a interessi legali e rivalutazione monetaria sui maggiori ratei. La liquidazione delle spese segue la soccombenza dell’Amministrazione resistente.
Il Fatto
Il ricorrente, già Luogotenente presso la Guardia di Finanza, aveva impugnato le determinazioni con cui il C.I.A.N. del Corpo gli aveva negato il riconoscimento della causa di servizio per l’infermità “Ipertensione arteriosa” e, tra le altre, la dipendenza dal servizio della “Cardiopatia ischemico-ipertensiva”, respingendo la domanda di pensione privilegiata presentata il 24.10.2011.
Il diniego era fondato sui pareri resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio tra il 2012 e il 2017, che avevano escluso la riconducibilità a fatti di servizio delle patologie denunciate. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa o concausa di servizio delle infermità e il riconoscimento del trattamento privilegiato, con ascrizione per cumulo almeno alla V categoria, oltre accessori.
La Motivazione della Corte
Il giudizio verte sull’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della pensione di privilegio. Con ordinanza n. 1/2023 era stata revocata la C.T.U. affidata al Ministero della Salute per l’immotivato e prolungato ritardo nel deposito della relazione, disponendosi l’acquisizione di un parere tecnico dal C.M.L. dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza.
La relazione peritale, depositata il 04.01.2024, ha valutato le infermità patite dal ricorrente dipendenti da causa di servizio. L’Organismo ha richiamato i numerosi fattori di rischio occupazionali, tra cui quelli fisici, chimici e quelli legati all’organizzazione e allo stress lavoro correlato, considerando i ruoli di responsabilità e le missioni operative svolte nel lungo arco della carriera militare.
Il Collegio ha richiamato i giudizi di dipendenza già resi per la gastroduodenite nel 1978 e per la colite spastica nel 1985, patologie riconducibili nello stesso ambito eziologico, e ha confermato il giudizio della CMV nel parere n. 932342023, ritenendo gli eventi di servizio fattori concausali efficienti e determinanti sull’insorgenza o sull’aggravamento delle affezioni.
Il Giudice ha reputato l’apporto conoscitivo della relazione determinante ai fini della decisione, riconoscendo la pensione di privilegio di 5^ ctg. Tab. A a far tempo dall’1.11.2011, primo giorno del mese successivo alla domanda. Sui maggiori ratei spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con riliquidazione della pensione previa decurtazione delle somme già percepite, e condanna del C.I.A.N. della Guardia di Finanza alle spese di lite, liquidate in € 700,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.