Parere negativo sull’acquisizione indiretta di partecipazione societaria in società mista (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 106 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale acquisisce una partecipazione indiretta in una società destinata alla gestione del servizio idrico integrato deve contenere una motivazione analitica sulla necessità dell’operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali e sulla convenienza economica, con valutazione comparativa delle soluzioni alternative. La mancata considerazione di opzioni gestionali diverse dal rafforzamento della partnership con il socio privato determina, in radice, l’impossibilità di apprezzare la convenienza della scelta. L’operazione che comporti il trasferimento al socio privato della direzione e del controllo di una società a partecipazione pubblica, senza una gara a doppio oggetto, vulnera i principi di concorrenza e trasparenza e integra un parere negativo ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016.

Il Fatto

Il Comune istante ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la deliberazione consiliare con cui ha approvato il progetto di rafforzamento della partnership industriale tra due società, derivante da un accordo quadro. L’operazione prevede un aumento di capitale della società a partecipazione mista, riservato al socio privato con esclusione del diritto di opzione, da liberarsi mediante conferimento di una partecipazione in una neocostituita società.

Il Comune ha dato atto che, all’esito dell’operazione, la propria quota di partecipazione si ridurrebbe sensibilmente. L’atto è stato qualificato come immediatamente eseguibile e la richiesta di parere costituisce per l’ente condizione sospensiva dei relativi effetti. La questione giunge alla Sezione per la verifica di conformità dell’atto ai parametri di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 5 del T.U.S.P., come novellato dalla legge n. 118/2022, impone all’amministrazione una motivazione analitica su necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Riconosciuta la propria competenza e l’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza, la Corte rileva un primo profilo di criticità nell’inadempimento dell’onere di motivazione analitica. L’unica opzione considerata è il rafforzamento della partnership con il socio privato, senza alcuna valutazione comparativa rispetto ad altri operatori in possesso delle necessarie qualificazioni tecniche. Manca l’esplicitazione delle ragioni per cui la finalità istituzionale sia raggiungibile solo mediante quell’operazione, con conseguente impossibilità di apprezzare la convenienza economica.

La Sezione osserva che il piano di rafforzamento è connesso a circostanze aleatorie, non essendo certi né i tempi né gli esiti della futura gara per la gestione del servizio: la partecipazione di altri soggetti potrebbe modificare l’esito dell’affidamento.

Un secondo profilo attiene all’assenza di gara a doppio oggetto. L’art. 17 del D. Lgs. n. 175/2016 richiede che la selezione del socio privato avvenga mediante procedura a evidenza pubblica, avente a oggetto contestualmente la sottoscrizione della partecipazione e l’affidamento del servizio. La concorrenza sostanziale sarebbe vulnerata da operazioni che consolidino il ruolo del socio privato in assenza di confronto, con possibili profili di responsabilità amministrativo-contabile.

Il terzo profilo riguarda la modifica della governance. Il nuovo statuto attribuirebbe al socio privato la nomina dell’amministratore delegato e, tramite il casting vote, il potere di superare le situazioni di stallo, così trasferendo al privato la direzione di una società a controllo pubblico, con il conseguente mutamento della forma di gestione del servizio idrico integrato. Su queste basi la Sezione esprime parere negativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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