Assegnazione temporanea e motivate esigenze di servizio nelle forze di polizia (TAR Lombardia n. 3206 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle forze di polizia, l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 deroga alla disciplina generale dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 ed elimina il requisito dell’eccezionalità delle esigenze ostative all’assegnazione temporanea. Ai fini del diniego è sufficiente che le esigenze organiche o di servizio siano motivate, cioè rappresentate nel provvedimento con riferimenti specifici e obiettivamente rilevabili, non con formule generiche o di stile. La valutazione concreta di tali esigenze è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione e non è sindacabile nel merito, ferma restando la necessità che esse siano effettive, ragionevoli e non pretestuose. Il bilanciamento tra l’interesse del minore all’unità familiare e le esigenze operative del Corpo non impone la prevalenza del primo, poiché identico rango costituzionale rivestono la difesa della Patria e la sicurezza nazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e in servizio presso la Questura di Milano, aveva presentato istanza ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 per il trasferimento temporaneo presso un Ufficio di frontiera dello scalo aeroportuale, motivandola con la condizione familiare e con la presenza di figlie minori di tre anni.
Dopo il preavviso di diniego e le osservazioni dell’istante, il Ministero dell’Interno ha rigettato la richiesta con decreto del 22 aprile 2024, preceduto da parere contrario del Questore. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, che in sede cautelare ha sospeso l’efficacia dell’atto. Nel corso del giudizio il ricorrente è stato trasferito presso la sede richiesta in attesa della definizione del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. La giurisprudenza amministrativa aveva in passato escluso che la mera scopertura di organico, contenuta e fronteggiabile con gli ordinari strumenti organizzativi, potesse giustificare il diniego. La Corte cost. n. 99 del 2024 ha poi ampliato l’ambito applicativo della norma, ancorando il trasferimento alla provincia o regione di residenza della famiglia o di attività lavorativa dell’altro genitore.
Il quadro cambia con l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017, che per le Forze armate e di polizia sostituisce il requisito dell’eccezionalità con quello delle esigenze semplicemente motivate. La Sezione prende atto della scelta del legislatore di restringere il beneficio per tali categorie, in considerazione della specificità del rapporto di servizio.
Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 761 del 2025, che ha rimeditato i propri precedenti. Il nuovo indirizzo valorizza l’autonomia discrezionale dell’amministrazione: le esigenze ostative devono essere effettive e ragionevoli, ma non occorre che assumano carattere di particolare gravità né che risultino non fronteggiabili con strumenti organizzativi ordinari. Diversamente si reintrodurrebbe il requisito di eccezionalità superato dalla novella.
Quanto al bilanciamento, il Collegio esclude che il rango costituzionale degli interessi del minore possa comprimere le esigenze operative. La norma attribuisce prevalenza alle necessità del servizio, non potendosi pregiudicare la funzionalità dei servizi per soddisfare l’interesse del singolo dipendente. La discrezionalità amministrativa resta insindacabile nel merito.
Nel caso concreto, il diniego si fonda su ragioni specifiche: la complessità della gestione del parco veicolare, il ruolo di coordinamento ricoperto dal ricorrente, il deficit di personale nel ruolo degli ispettori. L’istruttoria ha confermato una scopertura organica rilevante nella Questura di Milano. Tali dati oggettivi non risultano incongrui né frutto di travisamento dei fatti. Infine, non emergono elementi per ritenere che una più ampia partecipazione procedimentale avrebbe mutato l’esito, con applicazione dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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