Vincolo cimiteriale assoluto preclude la sanatoria dell’ampliamento edilizio (TAR Toscana n. 16 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il vincolo di inedificabilità assoluta derivante dalla fascia di rispetto cimiteriale impedisce la sanatoria delle opere che, per la loro consistenza, non siano contenute nel limite del 10% della consistenza originaria del manufatto. Il vincolo opera anche per gli interventi di ampliamento e non solo per le nuove costruzioni, risultando la loro realizzazione incompatibile con le finalità igienico-sanitarie e di salvaguardia del vincolo. La domanda di condono va esaminata sulla base della normativa vigente alla conclusione del procedimento, secondo il principio del tempus regit actum. La posizione soggettiva di incolpevolezza del proprietario e il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non radicano alcun legittimo affidamento né impongono una specifica motivazione. È irrilevante il profilo attinente alla fiscalizzazione della sanzione demolitoria, afferendo alla fase esecutiva del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha negato la domanda di condono edilizio presentata nel 1985, disponendo contestualmente la demolizione delle porzioni immobiliari abusive. Gli interventi, risalenti al 1974, consistevano nella realizzazione di due autorimesse, un locale ripostiglio, nuovi vani al piano terreno con cantina e soprastante terrazza, nonché un ulteriore locale ad uso rimessa.
L’ordinanza era stata preceduta dal preavviso di rigetto con cui l’amministrazione aveva comunicato l’esistenza di un vincolo cimiteriale di inedificabilità sull’area, già esistente all’epoca degli interventi. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e l’illegittimità del diniego per mancata considerazione della situazione di fatto e di diritto esistente nel 1974, chiedendo in via subordinata la verifica delle condizioni per la fiscalizzazione dell’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto ogni istanza istruttoria, ritenendo la causa matura per la decisione. Nel merito, il ricorso è stato dichiarato infondato. Quanto alla prima doglianza, il Tribunale ha applicato il principio del tempus regit actum, richiamando l’orientamento secondo cui la domanda di condono deve essere esaminata sulla base della normativa vigente alla conclusione del procedimento.
Sul piano sostanziale, gli interventi non sono ammessi dalla disciplina speciale richiamata dall’ordinanza di diniego, che impone ex lege un vincolo di inedificabilità nell’area in cui insiste l’immobile. Gli ampliamenti realizzati nel 1974 hanno comportato un aumento volumetrico fuori sagoma eccedente la soglia del 10% rispetto alla consistenza originaria, ubicandosi nella fascia di rispetto cimiteriale.
Il Collegio ha chiarito che il vincolo cimiteriale opera non solo per le nuove costruzioni, ma anche per ogni opera o intervento di ampliamento che superi il predetto limite, risultando la realizzazione radicalmente incompatibile con le finalità perseguite: la tutela igienico-sanitaria, la salvaguardia della sacralità dei luoghi di sepoltura e la preservazione dell’area per espansione cimiteriale. La giurisprudenza richiamata configura il vincolo come ostacolo insormontabile alla regolarizzazione dei manufatti edificati senza titolo.
Quanto alla dedotta preesistenza dell’edificio al cimitero, il Tribunale ha rilevato che le opere abusive sono state realizzate a una distanza inferiore al limite legale, a prescindere dalla consistenza dell’ulteriore ampliamento del camposanto, con conseguente legittimità del diniego. Le opere, inoltre, costituiscono nuove costruzioni non ascrivibili agli interventi di recupero ammessi dalla disciplina derogatoria.
Il secondo motivo è stato respinto perché la posizione di incolpevolezza del proprietario è irrilevante rispetto alla demolizione, avendo natura ripristinatoria e reale. Il lungo lasso di tempo intercorso non determina alcun legittimo affidamento, rafforzando anzi il carattere abusivo dell’intervento. Le condizioni di salute degli abitanti non impongono ulteriori valutazioni sull’opera.
Analogamente irrilevante è il terzo motivo: la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ai sensi degli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, deve essere valutata nella fase esecutiva del procedimento, autonoma rispetto all’ordine di demolizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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