Porto d’armi, integrazione della motivazione con atti istruttori e contesto familiare (TAR Campania n. 1724 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenza di porto d’armi, l’Amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale, valutando con il massimo rigore qualsiasi circostanza che incida sulla affidabilità del richiedente e del contesto in cui egli detiene le armi. Il diniego di rinnovo o la revoca non richiedono certezza probatoria, potendo fondarsi su indizi, anche non attinenti alla materia delle armi e privi di rilevanza penale, da cui desumere il rischio di uso improprio. Il provvedimento deve però poggiare su un’istruttoria esaustiva e su una motivazione congrua, che dia conto del mutamento rispetto ai presupposti del precedente rilascio. La motivazione può essere integrata in giudizio mediante gli atti del procedimento, se offrono elementi univoci; è invece inammissibile l’integrazione postuma operata con scritti difensivi.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto del Questore di Salerno che ha respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, unitamente al preavviso di diniego. Egli deduce il difetto di motivazione, contestando che le ragioni dell’inidoneità della coniuge convivente siano state illustrate e che la stessa sarebbe incensurata, non avendo mai riportato condanne.
Proposti motivi aggiunti, la causa giunge al merito dopo che il TAR, in sede cautelare, aveva respinto l’istanza e il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla costante giurisprudenza amministrativa secondo cui la discrezionalità della PA nel valutare le circostanze relative al divieto o alla revoca della detenzione dell’arma è ampia, perché la misura persegue la finalità di prevenire reati e fatti lesivi della pubblica sicurezza. Ciò nonostante, la valutazione richiede un’istruttoria esaustiva e una motivazione coerente, che tenga conto dei presupposti del precedente rilascio e del mutamento intervenuto (Cons. Stato, Sez. III, n. 2722 del 2020).
Nel caso di specie il provvedimento negativo, osserva il TAR, non è sorretto da motivazione comprensibile: non si indica perché la coniuge convivente sia persona controindicata, né il mutamento di circostanze rispetto alla licenza già rilasciata. Solo nella memoria difensiva lo Stato spiega le ragioni del diniego.
Richiamando la giurisprudenza sull’integrazione in sede giudiziale della motivazione, il Collegio ricorda che essa è ammissibile mediante gli atti del procedimento, ove offrano elementi univoci, o con un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990). È invece inammissibile l’integrazione postuma tramite scritti difensivi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3730 del 2025).
Depositati in atti una relazione dei Carabinieri e una nota di pubblica sicurezza, il TAR ritiene che da essi emergano le ragioni della determinazione negativa: la coniuge convivente risulta denunciata per peculato, sorella di un pregiudicato legato a un disciolto clan e coimputata in un procedimento culminato in misura restrittiva e sequestro preventivo di beni. Tali elementi sarebbero sopravvenuti rispetto al precedente rilascio, sicché la motivazione è validamente integrata e il vizio dedotto non sussiste.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ribadisce che in materia di porto d’armi la valutazione discrezionale si basa su indizi, non essendo necessaria certezza probatoria; possono rilevare anche episodi isolati, significativi di inaffidabilità (TAR Veneto, n. 2579 del 2024). Il sindacato del giudice si limita a verificare che le valutazioni non siano irrazionali o arbitrarie (Cons. Stato, Sez. III, n. 4914 del 2024). Non è arbitraria la valutazione di una non completa affidabilità del contesto familiare, in ragione della natura cautelare e preventiva del diniego, senza alcuna colpevolezza anticipata. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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