La sopravvenuta impugnazione del ricalcolo del prelievo latte determina l’improcedibilità del ricorso avverso l’intimazione originaria (TAR Lombardia n. 1135 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento di ricalcolo del prelievo supplementare latte, adottato in ottemperanza a una sentenza di annullamento dell’imputazione originaria e autonomamente impugnato dall’interessato dinanzi al giudice competente, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse limitatamente alla parte impugnatoria, atteso che ogni rilevante profilo di debenza si è trasferito al nuovo giudizio. Le domande di accertamento e condanna volte a ottenere, fuori dell’ambito impugnatorio, una pronuncia vantaggiosa sul prelievo comunque accertato sono ab origine inammissibili. La domanda risarcitoria, ove priva di adeguati elementi di prova, non può trovare accoglimento, tanto più quando le attività esecutive poste in essere risultino giustificate dalla conferma dell’entità del prelievo dovuto a seguito del ricalcolo non sospeso dal giudice.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la somma di 231.212,62 euro, unitamente alla cartella esattoriale che l’Amministrazione assumeva notificata nel 2009 a titolo di prelievo supplementare latte per la campagna 2006/07. La società contestava la mancata prova della notificazione originaria, l’inesistenza del debito e l’illegittimità dell’iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di ricalcolo del prelievo in conformità alle pronunce della Corte di Giustizia, la revoca degli atti di riscossione e il risarcimento del danno.
AGEA, costituitasi in giudizio, riconosceva di non disporre della prova della notificazione della cartella originaria del 2009, evidenziando che l’importo del debito corrispondeva a quello risultante dal registro debitori per la campagna 2006/07. Nelle more del giudizio, la società rappresentava che il prelievo per l’annata 2006-2007 era stato annullato con sentenza del TAR Lazio e che AGEA aveva proceduto all’invio di una nuova comunicazione di ricalcolo, autonomamente impugnata avanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, verificata la corrispondenza tra l’importo del debito residuo scaduto indicato nell’intimazione e quello risultante dal registro debitori per la campagna lattiera 2006/07, riteneva fuori luogo svolgere attività istruttoria per accertare la rituale notificazione della cartella originaria. L’evoluzione della vicenda processuale rendeva, infatti, superata tale questione: la comunicazione AGEA del 16 gennaio 2026, depositata nel giudizio, dava atto dell’avvenuto ricalcolo del prelievo supplementare ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 103/2023, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’imputazione per la campagna 2006/07.
La Corte ne desumeva che il ricorso fosse divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quanto alla parte impugnatoria: il nuovo provvedimento di ricalcolo, che confermava l’entità del prelievo dovuto in misura pari a 136.660,65 euro oltre interessi dalla data della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-348/18, costituiva il nuovo titolo della pretesa ed era stato autonomamente impugnato in un separato giudizio dinanzi al TAR Lazio. Ogni questione relativa alla debenza del prelievo si era, quindi, trasferita in quella sede.
Quanto alle domande di accertamento e condanna, le stesse erano ab origine inammissibili: attraverso di esse la ricorrente mirava a ottenere, al di fuori dello strumento impugnatorio, una pronuncia favorevole sul prelievo comunque accertato, senza che sussistessero i presupposti per l’azione di accertamento ex art. 31 c.p.a. La domanda risarcitoria, infine, era priva di adeguati elementi di prova e, in ogni caso, le eventuali attività esecutive già svolte risultavano giustificate dalla circostanza che il ricalcolo operato da AGEA — non sospeso dal giudice — aveva confermato l’entità del prelievo dovuto.
Il Collegio rigettava pertanto la domanda risarcitoria e dichiarava improcedibile il ricorso per la restante parte, compensando integralmente le spese di lite in ragione dell’evoluzione della vertenza.
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Nota della Redazione
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