Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 173 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, pur caratterizzato dalla strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi. La sua definizione avviene con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra decreto che accolga o rigetti il ricorso. Pertanto, depositato il conto giudiziale e divenuta la relativa richiesta priva di oggetto, il giudizio si definisce con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2020, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione del deposito. Il ricorso riguardava un agente contabile esterno, gestore di un appartamento privato autorizzato all’attività ricettiva, tenuto alla resa del conto nei confronti del Comune.
Con decreto n. 173/2024 il Giudice ha fissato il termine per la resa del conto. L’Amministrazione comunale ha trasmesso la documentazione tramite l’applicativo DAeD nel maggio 2025. Alla camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice muove dalla disamina degli atti e rileva che il conto giudiziale risulta depositato, parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno. La richiesta cautelare di fissazione del termine ha così esaurito la propria funzione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, segnatamente Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071, e la propria precedente pronuncia Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198, per affermare la natura giurisdizionale del procedimento per resa di conto. La definizione avviene mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica.
Da tale qualificazione discende la regola processuale applicata: il giudizio non segue un esito differenziato a seconda che il decreto monocratico accolga o rigetti il ricorso. La definizione resta quella prevista dall’art. 144 c.g.c., che non ammette distinzioni.
Consegue che, venuto meno l’oggetto della domanda per effetto del deposito del conto, deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nella procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c. In ragione della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, il Giudice non provvede sulle spese e rimette gli atti al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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