Transito nei ruoli civili e decorrenza della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 148 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il militare dichiarato permanentemente non idoneo al servizio e transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione non è cessato dal servizio ai sensi dell’art. 167, secondo comma, d.P.R. n. 1092/1973. Il trattamento privilegiato non è pertanto liquidabile d’ufficio, ma solo a domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, secondo comma, e 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973. L’indennità integrativa speciale è conglobata nella base pensionabile per i trattamenti liquidati dopo il 1° gennaio 1995, e le deroghe al conglobamento sono di stretta interpretazione. L’indennità speciale annua dell’art. 32 legge n. 599/1954 e i sei scatti dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 presuppongono la cessazione definitiva dal servizio, non il transito ad altri ruoli.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, ha prestato servizio militare per oltre sedici anni, fino a essere coinvolto in un grave incidente stradale durante il servizio. La lesione è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e, dopo un lungo periodo di aspettativa, il militare è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio.
Anziché essere collocato in congedo, ha esercitato l’opzione per il transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa, con effettiva assunzione nei ruoli civili. Ha poi presentato domanda di pensione privilegiata ordinaria, ottenuta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Il ricorrente ha contestato tale decorrenza e la misura del trattamento, dolendosi della mancata integrale corresponsione dell’indennità integrativa speciale e del mancato riconoscimento di ulteriori benefici. Si sono costituiti l’INPS, eccependo il difetto di legittimazione passiva, e il Ministero della Difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta sei motivi e li rigetta tutti. Sul primo, il giudice ricostruisce il quadro normativo: l’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973 prevede che, per le liquidazioni a domanda presentate oltre due anni dal sorgere del diritto, il pagamento decorra dal primo giorno del mese successivo alla domanda; l’art. 167 dispone la liquidazione d’ufficio solo quando il dipendente sia cessato dal servizio per infermità riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
La giurisprudenza consolidata richiamata — comprese le pronunce citate della Sezione Prima centrale di Appello n. 353 del 2023 e della Sezione III di Appello n. 216 del 2024 — chiarisce che la cessazione rilevante è quella definitiva, senza prosecuzione del rapporto nei ruoli civili. Il transito nei ruoli civili comporta una parziale perdita della capacità lavorativa specifica, con idoneità al servizio civile: manca dunque il presupposto del trattamento di favore, riservato a chi perde totalmente la capacità lavorativa. La decorrenza è stata pertanto correttamente computata dalla domanda.
Sul secondo motivo, la Corte osserva che l’art. 15, comma 3, legge n. 724/1994 ha incluso l’indennità integrativa speciale tra le voci assoggettate a contribuzione e rientranti nella base pensionabile dal 1° gennaio 1995. Solo per i titolari di pensione liquidata prima di tale data è consentito conservarla nella misura intera, secondo le Sezioni Riunite n. 1/2009/QM e n. 2/2006. Le deroghe degli artt. 2, comma 20, legge n. 335/1995 e 59, comma 36, legge n. 449/1997 sono di stretta interpretazione e non applicabili al ricorrente.
Quanto al terzo motivo, l’indennità speciale annua dell’art. 32 legge n. 599/1954 spetta al sottufficiale cessato dal servizio permanente per limite di età o per infermità da causa di servizio. Il ricorrente non è cessato per infermità ai sensi dell’art. 923, lettera b), d.lgs. n. 66/2010, ma è transitato nei ruoli civili ai sensi della lettera h): il beneficio non è dovuto. I benefici combattentistici della legge n. 336/1970 sono esclusi per genericità della domanda e per mancata indicazione della categoria di appartenenza.
Infine, i sei scatti dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 sono attribuiti d’ufficio e non spettano a chi cessa a domanda, secondo il richiamato orientamento della Sezione I di Appello n. 408/2023. I benefici dell’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 risultano già riconosciuti e liquidati. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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