Cessazione della materia del contendere e spese nel recupero dell’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 131 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito contenzioso ordinario la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che dichiara l’impossibilità di definire il giudizio nel merito per il venir meno dell’interesse delle parti alla sua naturale conclusione. Alla sua emanazione consegue la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti non passate in cosa giudicata e l’assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. La cessazione è di impedimento anche alla pronuncia sulla giurisdizione, poiché precede nell’ordine logico delle questioni preliminari. Resta fermo l’interesse delle parti al regolamento delle spese, affidato al criterio della soccombenza virtuale in relazione all’esito che il giudizio avrebbe avuto nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la richiesta con cui l’INPS, con lettera del 13.09.2024, aveva preteso la ripetizione di un indebito di € 23.003,72 maturato sul trattamento pensionistico ai superstiti per il periodo dal 01.01.2014 al 31.10.2024. Nel ricorso ha chiesto in via principale di dichiarare illegittima la pretesa e, in via subordinata, di dichiararla irripetibile limitatamente all’importo maturato fino al 31.12.2022.

Costituendosi in giudizio, l’Ente previdenziale ha annullato in autotutela l’indebito riferito al periodo fino al 31.12.2022, pari a € 18.970,56, facendo salva la quota residua di € 4.033,16 per il periodo dal 01.01.2023 al 31.10.2024. All’udienza del 16.09.2025 il difensore del ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, essendo stata accolta la domanda subordinata, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare la questione della cessazione della materia del contendere, ricordando che essa precede, nell’ordine logico delle questioni preliminari, anche il tema della giurisdizione. Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 18956 dell’11.12.2003, che ha definito tale pronuncia come fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi, applicabile tutte le volte in cui non sia possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.

Da tale qualificazione discendono due conseguenze: la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti non passate in cosa giudicata e l’inidoneità della sentenza ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. L’efficacia di giudicato resta così limitata al solo venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

La Corte ribadisce che la cessazione della materia del contendere impedisce anche la pronuncia sulla giurisdizione, non essendo possibile definire il merito. Non è però inesistente l’interesse delle parti al regolamento delle spese, che va affidato al criterio della soccombenza virtuale anziché a quello della soccombenza effettiva.

Applicando tale criterio, la Sezione osserva che la domanda principale del ricorrente non ha trovato pieno accoglimento: l’autotutela non ha annullato l’intero indebito, ma ha riconosciuto la decadenza dall’azione di ripetizione solo per la somma di € 18.970,56. L’azione di recupero è risultata fondata per il residuo importo di € 4.033,16.

La Corte rileva inoltre che l’indebito nasce dall’omessa considerazione, da parte dell’INPS, delle dichiarazioni reddituali presentate dal ricorrente, trattandosi di revisione della liquidazione connessa ai redditi pensionistici. Su tale premessa richiama il principio per cui, in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti concerne solo le controversie sul diritto o sulla misura della pensione pubblica o su questioni ad essa funzionali, secondo Cass. Sez. Un. n. 9436/2023 e Cass. Sez. Un. ord. n. 9443 del 10.04.2025. Nel caso concreto la controversia attiene solo all’accertamento delle condizioni legali del recupero, fuori dall’an e dal quantum del rapporto pensionistico, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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