Inammissibile il ricorso pensionistico per difetto di previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 241 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti il ricorso è inammissibile quando sia proposta una domanda sulla quale l’amministrazione non abbia provveduto in sede amministrativa e non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere, ai sensi dell’art. 153, lett. b), c.g.c.. Il difetto della previa domanda amministrativa o della diffida integra una condizione di proponibilità dell’azione, rilevabile d’ufficio e non sanata dall’adesione della parte ricorrente all’eccezione di inammissibilità. L’esito meramente processuale della lite e la condotta processuale della parte giustificano la compensazione delle spese.
Il Fatto
Alcuni docenti di scuola media, già in quiescenza, hanno promosso un giudizio di pensione davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana. Hanno lamentato l’erroneità della quantificazione del trattamento pensionistico, per violazione delle disposizioni concernenti gli incrementi contrattuali noti come RIA.
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento, la corresponsione delle differenze pensionistiche ed economiche maturate e non corrisposte, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di domanda o diffida; l’amministrazione scolastica ha chiesto il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha esaminato in via preliminare l’eccezione sollevata dall’INPS, incentrata sul difetto della domanda amministrativa o della diffida a provvedere. La questione è stata ritenuta assorbente rispetto all’esame del merito, poiché incide sulla stessa proponibilità dell’azione.
Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 153 c.g.c., a norma del quale i ricorsi sono inammissibili, tra l’altro, quando “si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.
Dall’esame degli atti è emerso che i ricorrenti non avevano formulato la previa domanda amministrativa né la diffida nei confronti dell’INPS. Tale carenza, ha rilevato il giudice, implica l’inammissibilità del ricorso.
La Corte ha attribuito rilievo all’adesione espressa del procuratore dei ricorrenti all’eccezione di inammissibilità, confermando la correttezza della soluzione processuale. Il giudice ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e, in ragione dell’esito meramente processuale della lite, ha compensato le spese tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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