Prova della notifica dell’appello contabile depositata tardivamente: inammissibilità (Corte dei Conti Sez. II App. n. 197 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi contabili di appello, l’atto di impugnazione deve essere notificato nel termine perentorio di cui all’art. 178 c.g.c. e poi depositato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 180, comma 1, c.g.c.. La documentazione attestante l’avvenuta notifica costituisce documento che può essere prodotta anche successivamente al deposito del gravame, non essendo la relativa omissione espressamente sanzionata con la decadenza dal comma 1 né dal comma 3 dell’art. 180 c.g.c., che prevede l’inammissibilità solo per la mancata, e non per la tardiva, prova delle eseguite notificazioni. Tale prova ha però valenza strumentale, essendo propedeutica alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio: il suo termine ultimo di deposito va individuato nell’art. 191 c.g.c. e, conseguentemente, nel termine fissato con il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza. Il deposito oltre tale soglia preclude al giudice ogni tempestivo controllo sull’ammissibilità e determina l’inammissibilità dell’appello.
Il Fatto
Un ex sottufficiale dell’Esercito, cessato dal servizio con anzianità contributiva utile superiore a venti anni, chiedeva la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico secondo il sistema di calcolo dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, avendo l’INPS applicato il meno favorevole regime dell’art. 44 del medesimo testo normativo.
La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con sentenza n. 164/2021, respingeva la domanda principale e dichiarava inammissibile quella subordinata, volta all’applicazione del coefficiente del 2,44% individuato dalle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, per assenza della previa istanza amministrativa. Il pensionato proponeva appello, dolendosi dell’errata interpretazione dell’art. 54 e sostenendo la riconducibilità della domanda sul coefficiente a quella originaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato d’ufficio, in via preliminare, l’ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 180 c.g.c. L’appellante, dopo aver avviato la notifica a mezzo UNEP e aver depositato l’atto corredato della nota di iscrizione a ruolo, aveva documentato l’esito della notificazione solo in prossimità dell’udienza, a circa due anni di distanza.
Il Collegio ha ricostruito l’architettura della proposizione dell’impugnazione contabile, distinguendo la notificazione, condizione di ammissibilità, dal deposito, condizione di procedibilità. La scissione degli effetti tra notificante e notificato consente all’appellante di costituirsi con la sola copia conforme dell’atto, depositando poi la prova del perfezionamento; ma la mancata prova determina l’inammissibilità, mentre la medesima sanzione non è testualmente prevista per il deposito tardivo.
La Corte ha argomentato che la documentazione attestante la notifica ha valenza strumentale, essendo propedeutica alla verifica sia della tempestività del deposito sia del previo contraddittorio. Nei giudizi pensionistici l’udienza è già di discussione, sicché il thema decidendum deve essere definito e il giudice posto in condizione di espletare le verifiche preliminari di cui all’art. 197 c.g.c. Il termine ultimo per il deposito è stato quindi individuato nell’art. 191 c.g.c. e nel termine assegnato con il decreto di fissazione.
Nel caso concreto, la prova della notifica e della consegna al destinatario è stata depositata oltre la soglia dei venti giorni antecedenti l’udienza, impedendo il tempestivo controllo sulla regolare instaurazione del contraddittorio. Il gravame è stato pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento delle ulteriori questioni e compensazione integrale delle spese ex art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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