Discarico del conto del cassiere sanitario su relazione del giudice (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 53 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico del contabile può essere pronunciato sulla base della relazione del giudice designato, quando questi abbia escluso la necessità di una specifica revisione del conto. Il conto giudiziale deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. Qualora la rispondenza del conto alle indicazioni già impartite dalla Corte risulti accertata, il Collegio può condividere la prospettazione del relatore e disporre il discarico. La valutazione di rispondenza non è più imposta dal decreto presidenziale che disciplina l’attività istruttoria per l’anno di riferimento.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto sul conto giudiziale reso dal cassiere dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Bolzano per l’esercizio finanziario 2014, iscritto al registro di segreteria.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. cont., proponendo il discarico del contabile. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, ha formulato conclusioni conformi alla relazione del giudice relatore. La questione arriva così davanti al Collegio per la decisione sul discarico.
La Motivazione della Corte
Il giudice designato ha rappresentato che, con riferimento alla corretta predisposizione e presentazione dei conti giudiziali dei cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari dell’Azienda sanitaria, la Corte aveva già formulato, con pregresse sentenze-ordinanze, una serie di indicazioni. Tali indicazioni discendono dal principio per cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, come stabilito dall’art. 140, comma 2, cod. giust. cont.
Il relatore ha poi rilevato che, per i conti nuovamente depositati in esito a quelle pronunce, l’attività di revisione intervenuta ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico.
Il giudice designato ha osservato che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale adottato per l’anno 2025 ai sensi dell’art. 145, comma 2, cod. giust. cont. Ha inoltre ritenuto che la prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili mal si concili con la prosecuzione di siffatta analitica verifica, in considerazione dell’ottimale utilizzo delle risorse disponibili.
Su queste basi, il relatore ha considerato che non si rinvengono ragioni plausibili per non reputare che la medesima rispondenza già accertata connoti anche il conto in esame, così da non rendere necessaria una specifica revisione ai fini del discarico. Il Collegio ha ritenuto condivisibile tale prospettazione e ha verificato l’assenza di condizioni ostative.
La Corte ha quindi pronunciato il discarico del contabile relativamente al conto giudiziale in epigrafe, disponendo che non è luogo a pronuncia sulle spese. Ha infine mandato alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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