Incentivi per funzioni tecniche esclusi per il personale delle società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 56 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di incentivi per funzioni tecniche, ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Gli incentivi sono riconoscibili esclusivamente al “proprio personale” dell’amministrazione aggiudicatrice, nozione che non include i dipendenti di una società in house, i quali sono lavoratori di diritto privato con distinta soggettività giuridica. L’eventuale riconoscimento dell’incentivo al personale della società in house, impiegato in affiancamento a quello dell’amministrazione controllante nell’esecuzione di un affidamento diretto ex art. 7 del medesimo decreto, determinerebbe una duplicazione retributiva, trattandosi di prestazioni già remunerate nell’ambito del rapporto convenzionale tra ente e società.
Il Fatto
La Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentata la carenza qualitativa e quantitativa del proprio personale tecnico, chiedeva alla Sezione regionale di controllo per il Lazio se potesse coinvolgere, in forma integrata con i propri dipendenti, il personale di una società in house nello svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici, relativamente a procedure di affidamento a terzi. In via conseguenziale, l’ente domandava se a tali dipendenti potessero essere corrisposti gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, a valere sull’accantonamento relativo alla singola procedura, con cautele per evitare ogni forma di doppia remunerazione.
La Sezione, ritenuta la questione di particolare rilevanza, sospendeva la decisione e sottoponeva al Presidente della Corte la valutazione sull’opportunità di deferire alle Sezioni riunite la questione di massima. Le Sezioni riunite in sede di controllo, con atto di orientamento, enunciavano il principio di diritto, stabilendo che la Sezione regionale per il Lazio avrebbe dovuto attenervisi.
La Motivazione della Corte
La Sezione, conformandosi integralmente all’indirizzo nomofilattico, ha preliminarmente ricostruito il perimetro della funzione consultiva delineato dall’art. 2 della legge n. 1/2026, che ha integrato in chiave evolutiva la disciplina di cui alla legge n. 131/2003, mantenendo ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva tradizionale e limitando alle questioni connesse al PNRR la possibilità di rendere pareri su fattispecie concrete.
Nel merito, la Sezione ha escluso l’applicabilità dell’istituto degli incentivi al personale della società in house. La ratio dell’istituto, infatti, è quella di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione e ridurre il ricorso a competenze esterne. La modifica terminologica che ha sostituito “dipendenti” con “personale” non ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della norma, che resta confinato al personale interno dell’ente.
Sotto il profilo ordinamentale, le società in house, pur operando secondo il modello del controllo analogo, conservano una distinta soggettività giuridica: i loro dipendenti sono lavoratori di diritto privato, regolati da discipline contrattuali autonome e non assimilabili al personale dell’amministrazione. Tale distinzione è confermata anche dalla disciplina del comando e del distacco di cui all’art. 19, comma 9-bis, del d.lgs. n. 175/2016, che presuppone un rapporto di servizio con l’amministrazione.
Sul piano funzionale, l’eventuale riconoscimento degli incentivi al personale della società in house impegnato in attività di affiancamento determinerebbe il rischio di una duplicazione retributiva, poiché le prestazioni sono già remunerate nell’ambito dei rapporti convenzionali tra amministrazione e società partecipata. Ne deriverebbe un’alterazione della finalità dell’istituto, che è quella di valorizzare il personale interno e non di riconoscere ulteriori compensi a soggetti già retribuiti per le medesime attività.
La Sezione ha, pertanto, reso il parere aderendo alle indicazioni fornite dalle Sezioni riunite, dichiarando l’inapplicabilità dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 al personale dipendente di una società in house.
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Nota della Redazione
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