Discarico del conto del cassiere sanitario senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 40 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato anche in assenza di una specifica e analitica revisione del conto, quando la sua idoneità per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile sia già stata accertata con riferimento a conti analoghi, e il decreto presidenziale che disciplina l’attività istruttoria dell’anno abbia rimodulato le priorità di verifica verso altre figure di agenti contabili. Il giudice del conto valuta la rispondenza del rendiconto ai parametri dell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. sulla base degli elementi già acquisiti, senza necessità di ripetere verifiche già compiute su conti di identica natura, purché il Procuratore regionale esprima conclusioni conformi.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dal cassiere di un’azienda sanitaria provinciale per l’esercizio finanziario 2013, iscritto al registro di segreteria. Il magistrato designato all’esame ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, proponendo il discarico del conto.

Nella relazione il giudice designato ha osservato che, per i conti di cassieri ed economi dei comprensori sanitari, la Sezione aveva già formulato con pregresse pronunce una serie di indicazioni sulla corretta predisposizione dei rendiconti, e che l’attività di revisione successiva aveva costantemente riscontrato la rispondenza a tali indicazioni, con conseguenti discarichi. Poiché il decreto presidenziale per l’anno 2025 non richiama più tale verifica, e poiché le risorse istruttorie vanno destinate ad altre figure di agenti contabili, il relatore ha ritenuto non necessaria una revisione specifica del conto in questione. Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni conformi.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguarda la possibilità di pronunciare il discarico del contabile senza sottoporre il conto a una verifica analitica, quando tale verifica sia stata già compiuta su rendiconti di identica natura e il decreto presidenziale che organizza l’attività istruttoria non ne preveda più l’esecuzione.

Il Collegio muove dal parametro di riferimento rappresentato dall’art. 140, comma 2, cod. giust. cont., che impone al conto di essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile. Su tale base la Sezione aveva già emanato, con rispettive pregresse sentenze-ordinanze, una serie di indicazioni destinate ai cassieri e agli economi dei diversi comprensori sanitari.

Il percorso argomentativo valorizza l’esito dell’attività di revisione svolta in passato. Rispetto ai conti depositati in esito a quelle pronunce, la verifica aveva costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni fornite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Si è così consolidata una prassi applicativa che assume rilievo ai fini della decisione.

Decisivo è poi il rilievo che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale adottato per l’anno 2025. Il Collegio condivide la prospettazione del giudice designato secondo cui l’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili mal si concilia con la prosecuzione di un’analitica verifica, quando l’attività istruttoria va destinata ad altre figure di agenti contabili.

Il Collegio ritiene pertanto che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto, non rinvenendosi plausibili ragioni per non reputare che la già accertata rispondenza alle indicazioni connoti anche il rendiconto in esame. Il contabile viene conseguentemente discaricato, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *