Sussistono i presupposti per l’assoggettamento dell’AIFA al controllo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 53 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti può promuovere l’assoggettamento al controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ai sensi dell’art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, qualora ricorra la fattispecie tipica della contribuzione ordinaria, sia nella forma di contributi periodici iscritti nel bilancio dell’ente, sia nella forma di devoluzione di proventi derivanti da imposte, tasse e contributi. La natura pubblica dell’ente e la sua istituzione per legge non escludono, ma anzi presuppongono, la verifica concreta dei requisiti finanziari previsti dalla norma.
Il Fatto
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), istituita dall’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha esaminato la posizione dell’Agenzia al fine di verificare se sussistessero le condizioni per proporne l’assoggettamento al controllo sulla gestione finanziaria, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 259 del 1958.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 100, secondo comma, della Costituzione e la disciplina del controllo sugli enti finanziati dallo Stato di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259. Ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge, che individua le fattispecie di contribuzione ordinaria rilevanti ai fini dell’assoggettabilità al controllo.
Con riguardo al requisito di cui alla lettera a) dell’art. 2, la Corte ha accertato che lo Stato versa annualmente all’AIFA un contributo ordinario, iscritto nel bilancio dell’ente, come dimostrato dagli importi registrati negli esercizi dal 2022 al 2024. Tale contributo trova fondamento nelle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, come previsto dal comma 8 dell’art. 48 del d.l. n. 269/2003, confluite in un apposito fondo.
Quanto al requisito di cui alla lettera b) dell’art. 2, la Sezione ha rilevato che l’AIFA beneficia di entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per l’istruttoria delle domande di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali. Tali proventi, di natura parafiscale, risultano acquisiti con carattere di continuità, come emerge dall’esame dei bilanci dell’ente.
La Corte ha quindi ritenuto integrata la fattispecie tipica della contribuzione ordinaria, sia sotto forma di contributi periodici sia sotto forma di devoluzione di proventi. Ha conseguentemente accertato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del controllo sulla gestione, disponendo l’invio della determinazione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministeri competenti per l’emanazione del decreto dichiarativo della sottoposizione al controllo.
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Nota della Redazione
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