Prescrizione quinquennale delle sanzioni per ritardato pagamento del contributo di costruzione (TAR Lombardia n. 2860 del 23.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni previste per il ritardato o omesso pagamento del contributo di costruzione hanno natura amministrativa e si prescrivono nel termine di cinque anni, ai sensi del combinato disposto degli art. 42 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 28 della legge n. 689/1981, con decorrenza dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Grava sull’amministrazione comunale l’onere di provare la presenza di un atto interruttivo del termine tra la scadenza del pagamento e l’emissione dell’ingiunzione. Le somme già versate a titolo di contributo, se imputate indistintamente agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, devono essere scomputate proporzionalmente dagli importi dovuti a ciascun titolo, con conseguente rideterminazione degli interessi.
Il Fatto
La vicenda riguarda la rideterminazione del contributo di costruzione dovuto per un intervento di restauro conservativo e ristrutturazione eseguito su un immobile milanese. Il titolo edilizio originario era stato presentato dal precedente proprietario; la ricorrente, divenuta proprietaria di parte delle unità immobiliari e acquirente della voltura, presentava una DIA in variante. A seguito dell’istruttoria, l’intervento veniva riqualificato come ristrutturazione edilizia, con nuova determinazione del costo di costruzione e richiesta di saldo.
Dopo il rigetto della contestazione stragiudiziale, il Comune emetteva due ingiunzioni di pagamento, annullate dal TAR con una precedente sentenza passata in giudicato che ordinava un nuovo computo del dovuto. In esecuzione, l’amministrazione rideterminava le somme e notificava una nuova ingiunzione, comprensiva di sanzioni e interessi. La ricorrente impugnava la rettifica e l’ingiunzione, chiedendo l’accertamento del minore importo effettivamente dovuto e la restituzione dei maggiori importi versati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo allo scomputo delle somme versate dal precedente proprietario. Il TAR rileva che il soggetto titolare del rapporto pubblicistico con il Comune è chi ha ottenuto il titolo edilizio, mentre il finanziamento attiene a un rapporto privatistico. Poiché il versamento era riferito all’intervento considerato unitariamente e solo successivamente frazionato, risulta corretta l’imputazione di metà della somma a ciascuna unità immobiliare.
È invece fondato il secondo profilo del medesimo motivo: dagli atti emerge che gli importi erano stati imputati sia agli oneri di urbanizzazione sia al costo di costruzione. Il Comune avrebbe quindi dovuto scomputare proporzionalmente le somme versate dai diversi titoli, con un differente calcolo degli interessi decorrenti dal 30.6.2010.
Il Collegio accoglie anche la censura sulla prescrizione delle sanzioni. In base al combinato disposto dell’art. 42 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 28 della legge n. 689/1981, il termine prescrizionale è di cinque anni e decorre dal giorno in cui la violazione è stata commessa, secondo il principio fissato dall’art. 2935 cod. civ.
La difesa del Comune sosteneva di aver ingiunto il pagamento nel 2009, con decorrenza automatica delle sanzioni dopo 240 giorni. Tuttavia, osserva il TAR, l’amministrazione non ha provato né in sede procedimentale né in giudizio la sussistenza di un atto interruttivo della prescrizione tra la scadenza del pagamento e l’ingiunzione del 14.2.2017. Il motivo è pertanto accolto.
Il ricorso è quindi accolto nei termini di motivazione, con annullamento in parte qua degli atti di determinazione delle somme e obbligo per il Comune di rideterminarsi. Le spese sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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