Il payback sui dispositivi medici non lede affidamento e proporzionalità; gli atti regionali vanno dal giudice ordinario (TAR Lazio n. 12363 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di payback sui dispositivi medici, di cui all’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, non viola i principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità, né si pone in contrasto con il diritto eurounitario o con l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, trovando giustificazione nell’esigenza di sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Non è altresì fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, già vagliata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 140 del 2024. I provvedimenti regionali di quantificazione e riscossione del ripiano, avendo natura meramente tecnico-contabile, non sono espressione di potestà amministrativa discrezionale: la posizione dell’impresa fornitrice ha consistenza di diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società attiva nella distribuzione di apparecchiature medicali, fornitrice di enti del Servizio sanitario nazionale nella Regione Marche, impugnava il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente ai provvedimenti presupposti e al consequenziale decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 2022. Il provvedimento regionale quantificava per la ricorrente una quota di ripiano complessiva per il quadriennio 2015-2018. Con motivi aggiunti, la società estendeva l’impugnazione ai successivi atti regionali di rideterminazione e all’avviso concernente la riduzione dell’obbligo al 25% ex art. 7 del d.l. n. 95 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR, riunite le censure del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, ricostruisce il quadro normativo: il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, fissato dall’art. 17 del d.l. n. 98 del 2011, è disciplinato per il meccanismo di ripiano dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, attuato solo tardivamente con l’accordo CSR n. 181 del 2019 e la certificazione ministeriale del 2022. La successiva evoluzione normativa ha previsto una procedura accelerata (comma 9-bis), un fondo con riduzione al 48% (d.l. n. 34 del 2023) e, infine, la riduzione al 25% per il quadriennio (d.l. n. 95 del 2025). Il Collegio richiama le pronunce della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024.
Quanto ai mezzi di diritto eurounitario, la misura, ancorché potenzialmente limitativa della libera prestazione di servizi, risulta giustificata da motivi imperativi di interesse generale quali la sostenibilità del sistema sanitario: la restrizione è proporzionata. Non sussiste lesione del legittimo affidamento, poiché le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo di ripiano, come chiarito dalla Consulta; il ritardo nella fissazione dei tetti non ha ingenerato una fondata aspettativa alla non applicazione del contributo.
Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate alla luce della sentenza n. 140 del 2024: il payback costituisce un contributo solidaristico ragionevole, il criterio del fatturato non è irragionevole quale parametro di capacità contributiva nel segmento di mercato e l’onere gravante sulle sole aziende fornitrici è giustificato dal loro rapporto contrattuale diretto con il Servizio sanitario. Nessun elemento nuovo impone una nuova rimessione o un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Con riguardo agli atti applicativi regionali, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando la sentenza n. 140 del 2024 e i propri precedenti (nn. 809 e 813 del 2026). Il comma 9-bis demanda alle Regioni un’attività meramente tecnico-contabile di verifica, elenco e iscrizione a bilancio del credito, priva di discrezionalità: il rapporto con il fornitore è paritario e ha ad oggetto un diritto soggettivo patrimoniale, sicché la tutela va azionata dinanzi al giudice ordinario, con termine per la riassunzione di tre mesi ex art. 11, comma 2, c.p.a..
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Nota della Redazione
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