TAR Sardegna su querela di falso e azione di nullità di titoli edilizi in sanatoria (TAR Sardegna n. 574 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione edilizia in sanatoria rilasciata in contrasto con previsioni di legge afferenti a vincoli paesaggistici non è giuridicamente inesistente, ma unicamente annullabile per violazione di legge ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, legge n. 241/1990, e deve essere impugnata nel termine di cui all’art. 41 cod. proc. amm.. I vizi concernenti la violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici possono integrare ipotesi di annullabilità, ma non determinano la radicale nullità, configurabile soltanto nelle fattispecie tassative previste dall’art. 21-septies legge n. 241/1990. Il potere di annullamento in autotutela dei titoli edilizi ha natura discrezionale e non è coercibile dal privato, sicché non è possibile ovviare alla mancata impugnazione nel termine decadenziale mediante istanza di riesame. L’azione di nullità del provvedimento amministrativo è proponibile entro il termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell’art. 31, comma 4, cod. proc. amm.. La querela di falso è inammissibile quando non indica specificamente gli elementi e le prove della falsità e si appunta su valutazioni motivazionali, non su circostanze di fatto.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva in iniziative giurisdizionali promosse dal proprio socio e amministratore unico, chiedeva la declaratoria di nullità assoluta, inesistenza e inefficacia della concessione edilizia in sanatoria n. 5/1999, rilasciata dal Comune di Calasetta relativamente a un immobile sito in zona agricola E4, adducendo l’assenza dei presupposti di legge e la presenza di vincoli paesaggistici. In prossimità dell’udienza cautelare, la ricorrente depositava una querela di falso avverso alcuni assunti motivazionali del provvedimento, chiedendo la sospensione del giudizio e la remissione della questione al giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile la querela di falso, rilevando che l’atto, ai sensi dell’art. 221, comma 2, cod. proc. civ., deve contenere l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, requisiti nella specie carenti. La Corte ha inoltre precisato che la querela si appuntava su valutazioni motivazionali e non su circostanze di fatto, sulle quali soltanto può affermarsi il falso.
Quanto al ricorso, la Corte ne ha accertato la inammissibilità sotto molteplici profili: la mancata dimostrazione della titolarità di un diritto su immobile finitimo, idoneo a fondare la legittimazione attiva; l’assenza di specifiche censure avverso gli atti presupposti; la genericità delle doglianze e l’indeterminatezza eccessiva della causa petendi.
Nel merito, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Sezione, confermata dal Consiglio di Stato, secondo cui un titolo edilizio in sanatoria rilasciato in violazione di vincoli paesaggistici non è inesistente ma soltanto annullabile, con la conseguenza che legittima le opere realizzate fino alla sua rimozione nei termini di legge. L’eventuale intervento sui titoli ormai consolidati ricade nel paradigma dell’autotutela, potere di natura discrezionale non coercibile dal privato e non sollecitabile mediante ricorso avverso il silenzio.
La Corte ha infine rilevato la tardività dell’azione, atteso che la concessione impugnata risale al 1999 e che anche l’azione di nullità è soggetta al termine decadenziale di 180 giorni di cui all’art. 31, comma 4, cod. proc. amm. Ha inoltre stigmatizzato il comportamento processuale della ricorrente, ravvisandovi uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali per la sistematica e strumentale proliferazione di gravami, applicando la sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, comma 1, seconda parte, cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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