L’ottemperanza per la Carta del docente non impone l’astreinte al Ministero (TAR Sardegna n. 401 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, accolta la domanda di esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione, la nomina del commissario ad acta non costituisce di per sé ragione ostativa all’applicazione dell’astreinte. Tuttavia, la condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere legittimamente negata qualora sussistano “altre ragioni ostative”, tra cui la complessità del procedimento amministrativo, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non alimentare del beneficio richiesto. Il termine di centoventi giorni per l’adempimento decorre dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.
Il Fatto
Il docente, soccombente in primo grado, aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a percepire la somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 tramite la carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento della complessiva somma di € 1.000,00. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato. Non essendo seguito alcun adempimento spontaneo, il ricorrente adiva il TAR Sardegna ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza, la condanna al pagamento dell’astreinte e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e termine di 90 giorni per l’intervento sostitutivo, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente della stessa amministrazione.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata invece respinta. Il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25.06.2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. attribuisce al giudice il potere di negare l’astreinte qualora sussistano “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento finalizzato all’attivazione della Carta del docente, che coinvolge soggetti terzi come le società SO.GE.I. e CONSAP, e nell’eccezionale mole del contenzioso seriale. Inoltre, la natura del beneficio, configurandosi come incentivo alla formazione e non come mezzo di sostentamento, è stata ritenuta idonea a ridurre i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente ma liquidate in misura ridotta, pari a € 400,00, in considerazione della serialità del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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