Decorrenza della pensione privilegiata e conglobamento dell’indennità integrativa speciale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 130 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, la decorrenza del trattamento dipende dal presupposto del congedo. Quando l’amministrazione accerta l’inidoneità assoluta a qualsiasi impiego per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, ai sensi dell’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, il riconoscimento avviene d’ufficio e la pensione decorre dalla data di accertamento dell’inidoneità. In assenza di tali presupposti si applica l’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973: la domanda dell’interessato costituisce atto di impulso e, in caso di esito positivo, il diritto decorre dalla data di presentazione dell’istanza. La indennità integrativa speciale, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, è inclusa tra le voci stipendiali e rientra nella base pensionabile, salvo le deroghe di stretta interpretazione.

Il Fatto

L’appellante, già carabiniere ausiliario fino al 18 luglio 1995, ha impugnato la sentenza con cui la Sezione regionale per l’Umbria ha accolto solo parzialmente il ricorso, riconoscendogli il diritto al trattamento privilegiato di settima categoria a decorrere dal 1° ottobre 2004.

In primo grado l’interessato aveva chiesto il riconoscimento del trattamento tabellare a vita sin dalla data del congedo, oltre all’erogazione della indennità integrativa speciale in misura intera e separata e all’esenzione IRPEF. Il Ministero della difesa e l’INPS si sono costituiti chiedendo il rigetto, invocando, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione ha ritenuto ammissibile l’appello, poiché nei giudizi pensionistici l’art. 170 c.g.c. lo consente per soli motivi di diritto e l’atto introduttivo prospetta asseriti errori di diritto.

Sul primo motivo, relativo alla decorrenza, la Corte ha ricostruito la distinzione tra le due fattispecie. L’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973 impone all’amministrazione di provvedere d’ufficio quando sia accertata l’inidoneità assoluta a qualsiasi impiego, con cessazione dal servizio per infermità dipendenti da fatti di servizio: in tal caso la decorrenza coincide con la data di accertamento dell’inidoneità. Fuori da questa ipotesi trova applicazione l’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, che àncora la decorrenza alla domanda. Poiché nel caso di specie il congedo è avvenuto per fine ferma, e non per inidoneità assoluta, l’art. 167 non è applicabile e la decorrenza riconosciuta risulta corretta. Il motivo è stato respinto.

Sul secondo motivo, concernente l’indennità integrativa speciale, la Corte ha richiamato l’art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994, che dal 1° gennaio 1995 ha incluso l’indennità tra gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione. Ne consegue che essa rientra nella base pensionabile. Le Sezioni Riunite hanno chiarito che solo i titolari di pensione liquidata prima del 1° gennaio 1995 possono conservarla in misura intera. Il trattamento dell’appellante va rapportato alla situazione all’atto del congedo, con applicazione della disciplina del conglobamento.

Le deroghe previste dall’art. 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995 e dall’art. 59, comma 36, della legge n. 449 del 1997 sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica. Esse riguardano il personale collocato in convalescenza prima del 1° gennaio 1995 e cessato dopo, quello trattenuto in servizio oltre il limite d’età, e chi ha maturato almeno quarant’anni di anzianità utile. L’appellante non possiede tale anzianità. Il motivo è stato respinto.

Infine, la Corte ha escluso il vizio di mancanza di motivazione e di motivazione apparente, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di obiettiva carenza del criterio logico del convincimento. L’appello è stato respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

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