Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 37 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione o l’ente previdenziale dia esecuzione al giudicato in data successiva al deposito del ricorso, sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’avvenuta ottemperanza tardiva integra la soccombenza virtuale della parte pubblica, con conseguente condanna della stessa alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente. Il pagamento medio tempore delle somme dovute, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria, non esime l’ente dalla responsabilità per le spese, poiché l’iniziativa giudiziale si è resa necessaria per provocare l’adempimento.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di vedova di un dipendente pubblico già in pensione, ha presentato ricorso in ottemperanza avanti la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 234/2016 del 21.04.2016, passata in giudicato. Con quella pronuncia la Sezione aveva riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata indiretta di prima categoria, tabella A, con decorrenza dalla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Preso atto dell’inerzia dell’I.N.P.S., la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Istituto al pagamento di quanto dovuto, quantificato in €. 131.016,31, ovvero nella diversa somma da determinarsi mediante CTU contabile. L’ente si è costituito contestando i conteggi, ritenendo che la pensione di privilegio di reversibilità dovesse sostituire quella ordinaria, con conguaglio tra i due trattamenti.

La Motivazione della Corte

Dopo alcuni rinvii concessi per consentire le deduzioni sui conteggi, l’I.N.P.S. ha depositato copia del cedolino del mese di febbraio 2025, dal quale risulta il pagamento dell’importo di €. 83.625,06 in esecuzione della sentenza n. 234/2016.

All’udienza del 18 febbraio 2025 le parti hanno concordemente dato atto della sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere. Il Giudice, rilevato che l’Ente previdenziale ha dato esecuzione al giudicato, ha accolto tale qualificazione.

Il punto centrale della decisione riguarda la soccombenza virtuale. L’avvenuta ottemperanza in data successiva al deposito del ricorso comporta la condanna dell’I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate nell’importo complessivo di €. 500,00, da distrarsi in favore del legale antistatario.

La pronuncia applica il principio per cui la cessazione della materia del contendere non è neutrale sul piano delle spese: chi ha provocato l’instaurazione del giudizio con la propria inerzia, per poi adempiere quando il ricorso era già pendente, resta soccombente in senso virtuale. La decisione è stata assunta in composizione monocratica, con lettura del dispositivo in aula e successivo deposito in data 19.02.2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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