Discarico dell’agente contabile e irrilevanza della mancata sottoscrizione del conto a zero (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 94 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancata sottoscrizione del conto giudiziale compilato d’ufficio dall’ente, prevista dall’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924, non impedisce il discarico dell’agente contabile quando il conto sia a saldo zero, non risultando né incassi né versamenti e non potendosi ipotizzare alcun ammanco. La finalità della sottoscrizione è di consentire all’agente di fare proprie le risultanze del conto e di contestarle, ma tale funzione si esaurisce quando l’adempimento si risolve in un’attività meramente formale e priva di utilità. Il diritto al contraddittorio resta garantito dalla regolare notifica all’agente della relazione del giudice designato e del decreto di fissazione dell’udienza. All’irregolarità formale della mancata sottoscrizione non può dunque conseguire la negazione del discarico, che trasformerebbe il giudizio di conto in un mero controllo di legittimità formale.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha trasmesso alla Procura erariale l’elenco degli agenti contabili che avevano omesso di depositare il conto giudiziale. Tra questi era indicato l’agente contabile incaricato della gestione dell’imposta di soggiorno riscossa dai clienti di una struttura ricettiva di Parma, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.
Esperita la procedura di resa, con decreto il giudice ha disposto la compilazione d’ufficio del conto a cura del Comune e a spese dell’agente. Il conto relativo all’esercizio 2018 è stato depositato il 21.11.2023 e non è stato sottoscritto dall’agente contabile, essendo compilato d’ufficio e sottoscritto dal responsabile del settore finanziario dell’ente. La Procura regionale, nelle sue conclusioni, ha eccepito la violazione dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924, per non essere stato l’agente invitato a riconoscere e sottoscrivere il conto.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018. La Sezione richiama i principi già espressi in precedenti pronunce, secondo cui il giudizio di conto è una verifica nell’interesse del contribuente sull’uso del denaro e dei beni della comunità, e la regolarità formale di compilazione non è decisiva, potendo le insufficienze essere colmate con acquisizioni istruttorie.
La Corte riconosce che, nel caso di specie, non è stato adempiuto al disposto dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924, non essendo l’agente stato invitato a riconoscere e sottoscrivere il conto. Tuttavia, la funzione di tale previsione è di consentire all’agente di fare proprie le risultanze e di contestarle, considerato che il giudizio potrebbe concludersi con la sua condanna al pagamento del debito risultante.
Nel caso concreto, però, il conto non presenta né incassi né versamenti: la sottoscrizione si risolverebbe in un adempimento meramente formale, privo di ogni utilità, non potendosi ipotizzare alcun ammanco. La Corte distingue i precedenti richiamati dalla Procura regionale, nei quali il principio dell’indispensabilità della sottoscrizione è affermato in situazioni di mancato riconoscimento di fatto del conto, evenienza che qui non ricorre.
Il diritto al contraddittorio è stato comunque assicurato, poiché all’agente contabile sono stati regolarmente notificati la relazione del giudice designato e il decreto di fissazione dell’udienza. La Sezione, pertanto, approva il conto giudiziale e dispone il discarico dell’agente contabile, senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva.
Nota della Redazione
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