Società in house per gestione rifiuti con parere positivo (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 169 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di costituzione di società a partecipazione pubblica, la verifica demandata alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 ricomprende anche l’ipotesi in cui l’amministrazione assuma la qualità di socio in via indiretta, tramite una società intermedia in house. L’onere di analitica motivazione previsto dall’art. 5, comma 1, Tusp può essere assolto mediante rinvio per relationem agli atti del procedimento di settore, purché la documentazione richiamata contenga gli elementi di sostenibilità finanziaria e di convenienza economica. Il parere favorevole resta condizionato alla verifica, in capo all’ente, del rispetto dell’equilibrio di bilancio e della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
Il Comune di Garda ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha disposto di partecipare alla costituzione di una nuova società in house, denominata nel procedimento Newco SpA, per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani nel bacino Verona Nord.
L’operazione trae origine dalla deliberazione dell’Assemblea del Consiglio di bacino, che ha affidato il servizio alla costituenda Newco per quindici anni, ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022. Il Comune partecipa non direttamente, ma per il tramite della società in house Azienda Gardesana Servizi SpA, di cui è socio con una quota del cinque per cento, versando la somma di euro 80.301,70, con specifica previsione nel bilancio 2025/2027. La questione giunge alla Corte perché l’art. 5, comma 3, Tusp impone il parere della Sezione prima che l’operazione sia attuata con gli strumenti del diritto societario.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto i tratti della nuova funzione di controllo, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, che la colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione. Il parametro oggettivo di applicazione è circoscritto ai due momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni.
Nel caso esaminato la Corte ritiene che la fattispecie ricada pienamente in tale ambito, giacché all’esito dell’operazione il Comune acquista la qualità di socio in via indiretta nella nuova società. Viene poi delineato l’ordito normativo di settore, che lascia all’ente margini di discrezionalità ridotti, essendo la scelta della forma di gestione rimessa al Consiglio di bacino in forza delle disposizioni statali e regionali.
Sul piano dei vincoli tipologici e finalistici, la Sezione verifica il rispetto degli artt. 3 e 4 Tusp, ritenendo integrato il requisito della stretta inerenza rispetto alle finalità istituzionali, poiché l’attività rientra nella produzione di un servizio di interesse generale. L’atto risulta adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo, riferito all’equilibrio economico-finanziario della società, da quello soggettivo, concernente la situazione dell’ente procedente. Il rinvio al piano economico finanziario asseverato e l’indicazione della copertura di bilancio soddisfano il primo profilo e, in parte, il secondo. Manca tuttavia ogni specifica indicazione sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica: da qui la precisazione contenuta nel paragrafo 3.3, con l’onere di monitoraggio in capo all’ente.
La Corte reputa assolto l’onere di motivazione su convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità, essendo contenuta nella relazione un’analisi di benchmark. Rileva invece che la deliberazione non è motivata in ordine alla compatibilità dell’intervento finanziario con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato: ne deriva la seconda precisazione, di cui al paragrafo 3.5. Allo stato degli atti, la Sezione rende pertanto parere positivo, con le precisazioni indicate.
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Nota della Redazione
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