Conto compilato d’ufficio a zero: irrilevante la mancata sottoscrizione dell’agente (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 95 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la mancata sottoscrizione, da parte dell’agente contabile, del conto compilato d’ufficio dall’amministrazione non ne impedisce l’approvazione e il discarico, quando il conto espone esclusivamente somme a zero e non è configurabile alcun ammanco. La funzione dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 è di consentire all’agente di fare proprie le risultanze del conto e di contestarle in vista di una eventuale condanna: in carenza di poste contabili, la sottoscrizione si risolve in un adempimento meramente formale e privo di utilità. Il diritto al contraddittorio resta assicurato quando all’agente siano stati regolarmente notificati la relazione del giudice designato e il decreto di fissazione dell’udienza. Il giudizio di conto verifica l’uso del denaro pubblico nell’interesse del contribuente e non si esaurisce in un controllo di legittimità formale.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale aveva trasmesso alla Procura erariale l’elenco degli agenti contabili che non avevano depositato il conto giudiziale per l’esercizio 2020. Tra questi figurava l’agente contabile incaricato, per il Comune, della gestione dell’imposta di soggiorno riscossa dai clienti di una struttura ricettiva. Il Comune confermò la perdurante inottemperanza anche per gli esercizi 2018 e 2019.
Il giudice dapprima ordinò la resa del conto; quindi, scaduto inutilmente il termine, dispose la compilazione d’ufficio del conto a cura dell’ente e a spese dell’agente, con conseguente deposito telematico. Il conto dell’esercizio 2019, compilato dall’amministrazione, fu depositato e non recava né somme riscosse né somme versate. La Procura regionale, nelle proprie conclusioni, rilevò che l’agente non era stato invitato a riconoscere e sottoscrivere il conto, chiedendo un provvedimento interlocutorio o la restituzione degli atti affinché si provvedesse a tale invito. L’agente e l’amministrazione non presentarono memorie.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda gli effetti della mancata osservanza dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924, che prevede l’invito all’agente contabile a riconoscere e sottoscrivere il conto compilato d’ufficio prima della trasmissione alla Corte. La Procura regionale ne aveva dedotto l’indispensabilità della sottoscrizione, quale atto di riconoscimento delle risultanze contabili e presidio del diritto al contraddittorio, in vista della eventuale condanna al pagamento del debito risultante dal giudizio.
La Sezione non ha smentito il principio richiamato dalla pubblica accusa, ma ne ha delimitato l’ambito. Nei precedenti citati la sottoscrizione era stata ritenuta necessaria in situazioni in cui difettava un riconoscimento di fatto del conto da parte dell’agente contabile. Nel caso concreto, invece, tale riconoscimento è presente, perché il conto è stato compilato dall’ente sulla base delle risultanze della gestione e degli accertamenti istruttori, con esito di regolarità e senza rilievi.
La Corte ha valorizzato la funzione della disposizione. L’invito alla sottoscrizione serve a consentire all’agente di fare proprie le risultanze e di contestarle, ma quando non vi sono né incassi né versamenti la sottoscrizione si traduce in un adempimento privo di ogni utilità, non essendo ipotizzabile alcun ammanco. Il contraddittorio è stato comunque garantito, mediante la regolare notificazione della relazione del giudice designato e del decreto di fissazione dell’udienza.
Il percorso argomentativo si radica nella distinzione tra irregolarità formale e sostanza della gestione: il giudizio di conto è verifica dell’uso del denaro pubblico nell’interesse del contribuente, non mero controllo di legittimità formale. Ne discende l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile, con nessuna pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva.
Nota della Redazione
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