Parere positivo con osservazioni sull’adesione del Comune a una comunità energetica rinnovabile (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 262 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulle deliberazioni di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto ai parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP. Il parere può essere positivo anche quando la delibera presenti carenze informative, purché il contenuto economico-finanziario e le finalità istituzionali risultino plausibili e l’investimento sia di modesto valore. La verifica del vincolo finalistico e del vincolo tipologico non richiede dati analitici esaustivi là dove l’operazione consista nell’adesione a una struttura societaria già esistente e a rischio esiguo.
Il Fatto
Il Consiglio comunale di un ente locale ha approvato la partecipazione dell’Ente a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa con sede in un comune limitrofo. La delibera consiliare, trasmessa alla Sezione regionale di controllo, indicava una quota associativa una tantum di modesto importo e precisava che l’Ente sarebbe divenuto socio utente, senza assunzione di rischio d’impresa.
L’Ente ha corredato l’atto con i pareri di regolarità tecnica e contabile, il parere del Revisore, lo statuto, il regolamento della cooperativa e un piano previsionale quinquennale. La questione giunge alla Corte per la verifica richiesta dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il quadro normativo, ricordando che i parametri del controllo affidato alla Corte consistono nella conformità dell’atto deliberativo a quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP. Su questa base esamina la delibera, rilevandone la forte analogia con precedenti della Sezione relativi alla medesima cooperativa e sottoposti al medesimo corredo motivazionale.
Sul vincolo tipologico la delibera è ritenuta conforme al dettato normativo, trattandosi della costituzione di una società cooperativa a responsabilità limitata riconducibile alle forme consentite. La produzione di energia da fonti rinnovabili è del resto espressamente elencata dall’art. 4, comma 7, TUSP tra le attività esercitabili dagli enti pubblici.
La Corte si sofferma poi sui requisiti dell’art. 5, commi 1 e 2, TUSP, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite nn. 16 e 19 del 2022. Rileva che la delibera richiama la formulazione normativa e i princìpi giurisprudenziali, ma non fornisce dati specifici su utenze, energia e risparmi, né dimostra che in assenza dell’adesione l’attività non sarebbe svolta o lo sarebbe a condizioni diverse. Manca inoltre la verifica volta a evitare le cd. società doppione.
Il Collegio considera anche il piano economico-finanziario, giudicato stringato nelle previsioni finanziarie e nei flussi di cassa. I ricavi risultano in parte correlati alle vendite di energia e in parte ricondotti a incentivi futuri e indeterminati. Il Revisore aveva comunque attestato l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa. A fronte di una partecipazione di modesto valore, la Corte reputa che dall’operazione possano derivare esiti coerenti con le finalità istituzionali e che non emergano elementi di preoccupazione per future diseconomie gestionali.
La verifica di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato è positiva, così come l’adempimento dell’onere di consultazione pubblica previsto dall’art. 5, comma 2, TUSP, che ha preceduto l’adozione della delibera. In conclusione, pur rilevando talune carenze di dati e informazioni, la Corte esprime parere positivo con osservazioni, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo, e dispone la trasmissione al Sindaco e la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.