Art. 47.
Elezione di domicilio
Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 47.
Elezione di domicilio
Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
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