Accessi non autorizzati in immobili ERP esclusi da regolarizzazione per esigenze abitative (TAR Lazio n. 16863 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il comma 147 dell’art. 22 della legge regionale n. 1/2020 esclude da nuove assegnazioni e da regolarizzazioni i soggetti che risultano aver effettuato più di tre accessi in immobili di edilizia residenziale pubblica senza comunicazione preventiva o autorizzazione dell’ente gestore. La causa di esclusione opera in presenza del dato oggettivo degli accessi non autorizzati, non essendo sufficiente allegare richieste di nullaosta mai documentate. Il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost., non è tutelato in termini assoluti e non comprende la legittimazione all’occupazione abusiva di immobili pubblici. Esso va contemperato con il diritto di proprietà dell’ente, che non può essere compresso in permanenza dalle condotte degli occupatori. La questione di costituzionalità della norma è manifestamente infondata.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’annullamento della determinazione con cui Roma Capitale ha negato l’assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato con i figli, uno dei quali minore. Il diniego si fonda sulle verifiche anagrafiche: il richiedente avrebbe effettuato più di tre accessi in immobili ERP senza preventiva comunicazione o autorizzazione dell’ente gestore, in periodi antecedenti all’occupazione attuale.
Il ricorso deduce la nullità della notifica, eseguita presso l’abitazione invece che presso il domicilio eletto, contesta l’applicazione della causa di esclusione, non essendosi trattato di occupazioni abusive ma di ingressi presso legittimi assegnatari previo nullaosta, e prospetta la violazione del diritto all’abitazione. L’amministrazione resiste ribadendo il dato anagrafico.
La Motivazione della Corte
Sulla notifica il Collegio osserva che l’elezione di domicilio compiuta nel procedimento amministrativo non produce effetti nel successivo giudizio. La fattispecie va ricondotta agli artt. 47 c.c. e 141 c.p.c.: il domicilio eletto è luogo possibile, non obbligatorio, di notificazione. Richiamando Cass. civ. Sez. VI n. 18812 del 2014 e Cass. civ. Sez. II n. 10503 del 2025, il TAR rileva che l’elezione deve avere carattere esclusivo e univoco, requisiti assenti nella dichiarazione contenuta nelle osservazioni al preavviso di rigetto. La consegna a mani ha comunque raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c., avendo il ricorrente proposto tempestivo gravame.
Nel merito, la ratio del comma 147 è sanzionare la reiterazione dell’accesso non autorizzato con l’esclusione da nuove assegnazioni o regolarizzazioni, in linea con i poteri di controllo dell’ente proprietario e con la destinazione pubblica degli immobili. Le risultanze anagrafiche, non contestate, confermano gli accessi; non è stata però provata la comunicazione preventiva né l’autorizzazione, non avendo il ricorrente depositato le richieste di nullaosta invocate.
La richiesta istruttoria non muta l’esito. I capitoli di prova testimoniale, diretti ai parenti presso cui gli accessi sono avvenuti e quindi di dubbia affidabilità, mirano a sostituire l’evidenza documentale mancante di una comunicazione anteriore all’accesso.
Sulla paventata illegittimità costituzionale, il Collegio ribadisce che il diritto all’abitazione va contemperato con valori di pari rango (Cons. Stato Sez. VII n. 11037 del 2023). Esso non comprende la legittimazione all’accesso abusivo a immobili pubblici, per l’intrinseca contraddittorietà tra il preteso diritto e l’antigiuridicità della condotta, e perché sarebbe sacrificato il diritto proprietario dell’ente (Cass. n. 8603 del 2015; Cons. Stato Sez. VII n. 1441 del 2026). Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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