Foro del consumatore: rileva la residenza, non il domicilio professionale (Cass. civ. Sez. II n. 12315 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti del consumatore il foro esclusivo e inderogabile è quello della residenza del consumatore al momento della domanda e, insieme a esso, il foro del domicilio elettivo di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005, che è quello che il consumatore può eleggere nel contratto ai sensi dell’art. 47 cod. civ. Non rileva, a tal fine, l’individuazione del domicilio professionale o del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. Per identificare il soggetto tutelato non assume rilievo la qualità di imprenditore o professionista, ma lo scopo perseguito al momento della stipula: anche il professionista è consumatore quando conclude il contratto per esigenze estranee all’esercizio dell’attività.
Il Fatto
Una società di brokeraggio nel settore nautico agisce per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Milano per ottenere provvigione e penale conseguenti a un incarico di vendita di un’unità da diporto conferitole da un privato. Il venditore propone opposizione eccependo la propria qualità di consumatore e indicando come competente il Tribunale della propria residenza, luogo risultante da tutta la modulistica contrattuale.
Il Tribunale di Milano dichiara la propria incompetenza, individuando il giudice competente in quello della residenza del consumatore e condannando la società alle spese. La società propone regolamento di competenza, sostenendo in particolare che il foro consumeristico debba individuarsi nel luogo di esercizio dell’attività professionale del resistente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il motivo sulla qualificazione del rapporto e lo rigetta. Sul punto richiama il principio per cui, in tema di contratti del consumatore, non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, ma lo scopo perseguito alla stipula: anche il professionista è consumatore quando conclude il contratto per soddisfare esigenze estranee all’attività (Cass. Sez. III n. 6578 del 2021). La società non contesta che il venditore abbia agito come privato; l’incarico era finalizzato a reperire un compratore per l’imbarcazione personale, onde si verte in ipotesi di contratto del consumatore. La medesima conclusione vale per la penale prevista nella proposta d’acquisto, azionabile solo in forza dell’incarico concluso con il venditore.
La Corte rigetta anche il motivo sull’individuazione del foro. Il Tribunale non ha fondato la valutazione sulle sole risultanze anagrafiche, ma sul fatto che la residenza era indicata in tutti i documenti contrattuali; gli elementi allegati dalla ricorrente (iscrizione all’ordine, titolarità di studio e conto corrente, indirizzo nella corrispondenza) dimostrano il domicilio professionale, non la residenza. Nessun argomento utile a superare quel dato.
Quanto al domicilio rilevante per la competenza, la sentenza impugnata ha correttamente escluso il riferimento al domicilio professionale. Non rileva l’individuazione del domicilio effettivo in base al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa (Cass. Sez. VI n. 181 del 2015); foro esclusivo e inderogabile è quello della residenza del consumatore al momento della domanda e, insieme, il domicilio elettivo ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005 (Cass. Sez. VI n. 10832 del 2011; Cass. Sez. III n. 24262 del 2008). L’art. 66-bis introdotto dal d.lgs. n. 21/2014 non muta l’assetto, avendo il previgente art. 63 identico contenuto. Esclusa nel giudizio di merito ogni elezione di domicilio, la questione non richiede ulteriore disamina.
Manifestamente infondato è il motivo sul preteso giudicato: la circostanza che il Tribunale avesse emesso il decreto ingiuntivo non comporta alcun giudicato sulla competenza, instaurandosi il contraddittorio solo nella fase di opposizione. Il motivo sulle spese non va esaminato, essendo accessorio. Il regolamento è rigettato, con conferma della competenza del Tribunale della residenza del consumatore e condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.