Il preavviso di rigetto è legittimamente inviato al domicilio digitale eletto nella domanda di cittadinanza (TAR Lombardia Sez. III n. 4070 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è validamente effettuata quando viene trasmessa all’indirizzo di posta elettronica che il richiedente ha indicato nella domanda quale proprio domicilio digitale ai sensi dell’art. 47 c.c. In tale evenienza, grava sul soggetto istante l’onere di verificare le comunicazioni recapitate all’indirizzo eletto e di segnalare tempestivamente all’amministrazione eventuali variazioni del recapito. Non può configurarsi un vizio di legittimità del provvedimento finale quando la mancata ricezione del preavviso di rigetto sia dipesa dall’inerzia del destinatario, che non abbia dedotto specifiche cause impeditive della consultazione della casella di posta elettronica. L’inammissibilità della domanda, pronunciata per la mancata produzione documentale, non preclude all’interessato di presentare una nuova istanza o all’amministrazione di riesaminare la posizione in autotutela.
Il Fatto
Un cittadino egiziano presentava, in data 11 ottobre 2022, domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992. Nel corso dell’istruttoria, la Prefettura competente contestava l’incompletezza della ricevuta del versamento di euro 250,00, la quale non riportava i dati anagrafici del richiedente e non consentiva di identificare il beneficiario del pagamento.
A seguito della comunicazione dei motivi ostativi, l’interessato non presentava osservazioni entro il termine assegnato. L’amministrazione dichiarava quindi l’inammissibilità dell’istanza. Il provvedimento veniva impugnato, deducendosi la mancata ricezione del preavviso di rigetto e la circostanza di aver allegato alla domanda la documentazione completa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito che l’erronea indicazione, in epigrafe, di una domanda cautelare costituiva un mero errore materiale, attesa l’espressa esclusione della tutela cautelare nelle conclusioni dell’atto. Nel merito, ha rilevato che la ricevuta allegata all’istanza si riferiva esclusivamente ad una transazione Postepay, non idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del contributo in favore del Ministero dell’Interno. La carenza di elementi identificativi del versamento rendeva, quindi, giustificata la richiesta di integrazione istruttoria.
Quanto alla dedotta mancata ricezione del preavviso di rigetto, il Tribunale ha accertato che l’interessato aveva eletto domicilio digitale nell’indirizzo di posta elettronica collegato allo SPID utilizzato per la trasmissione dell’istanza. Il medesimo indirizzo risultava indicato nella domanda anche nella sezione relativa ai dati anagrafici, sia nel campo “email” sia in quello “pec o indirizzo e-mail”. La trasmissione della comunicazione a tale recapito è stata, pertanto, ritenuta legittima.
La Corte ha evidenziato che grava sul soggetto che abbia eletto un domicilio digitale l’onere di verificare le comunicazioni ricevute e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del recapito. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva allegato specifiche cause impeditive della consultazione della casella di posta elettronica, né la successiva modifica del domicilio digitale.
Il Tribunale ha, infine, precisato che la declaratoria di inammissibilità non preclude la presentazione di una nuova domanda e che l’amministrazione conserva la facoltà di riesaminare la posizione dell’interessato in autotutela. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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