Controlli sisma Abruzzo: certificazioni antimafia e recupero delle giacenze sui conti dedicati (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 137 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo a campione attribuito alla Corte dei conti dall’art. 11, comma 8, del d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, ha ad oggetto la regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati con i contributi per la ricostruzione post-sisma e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. La disciplina dei contratti di ricostruzione privata, già prima dell’entrata in vigore del citato art. 11, imponeva che i contratti d’appalto riportassero, a pena di nullità, l’indicazione della certificazione antimafia dell’impresa affidataria e l’identità dei subappaltatori con la misura dei lavori affidati, secondo l’art. 67-quater, comma 8, del d.l. n. 83/2012 e le linee guida del C.C.A.S.G.O. La violazione di tali prescrizioni integra un profilo di irregolarità amministrativo-contabile rilevante ai fini del controllo. Il compenso dell’amministratore di condominio va determinato applicando gli scaglioni progressivi dell’OPCM n. 4013/2012, al netto dell’IVA quando il percettore non sia soggetto passivo. Le somme giacenti sui conti dedicati non rendicontate devono essere recuperate alla finanza pubblica.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha sottoposto a verifica la pratica di ricostruzione privata identificata con il codice AQ-BCE-17398, relativa a un consorzio con immobile sito in L’Aquila, per un importo complessivamente concesso di euro 4.259.231,99. La pratica era stata estratta nel campionamento e la Sezione aveva già accertato, con la deliberazione n. 291/2023/GEST, alcuni profili di irregolarità, trasmettendoli al Comune dell’Aquila e all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila per la regolarizzazione.

Non avendo ricevuto riscontro, la Sezione ha sollecitato gli adempimenti. L’U.S.R.A. e il Comune hanno prodotto risposte parziali, sostenendo che, trattandosi di pratica definita prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, non sussistesse l’obbligo di consegna della documentazione contrattuale e delle certificazioni antimafia.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo della ricostruzione privata post-sisma e respinge la tesi difensiva degli enti. L’art. 67-quater, comma 8, del d.l. n. 83/2012, in vigore dal 18 agosto 2012, imponeva già che i contratti per la realizzazione dei lavori fossero redatti per iscritto a pena di nullità e contenessero l’indicazione della certificazione antimafia dell’impresa. Il contributo risulta concesso in data 19 agosto 2014, dunque in pieno vigore di tale disciplina.

La Corte richiama le linee guida del C.C.A.S.G.O. pubblicate in G.U. n. 305 del 2010 e in G.U. n. 174 del 2013, che avevano esteso ai contratti della ricostruzione privata le clausole antimafia e di tracciabilità finanziaria. L’onere di allegazione del contratto d’appalto era già previsto, sicché la criticità sul verbale di nomina e di scelta del tecnico risulta superata, mentre restano non superati gli altri profili.

Sul piano documentale, il contratto d’appalto è carente delle certificazioni antimafia dell’appaltatore, menzionate ma non allegate, e dell’indicazione dell’identità dei subappaltatori e della misura dei lavori. Dai controlli emerge che l’appaltatore ha affidato lavori in subappalto a nove imprese, di cui solo due iscritte all’Anagrafe sisma degli operatori 2016.

La Sezione accerta inoltre un errore nel calcolo del compenso dell’amministratore. Il Comune ha applicato l’aliquota unica del 2%, mentre l’OPCM n. 4013/2012 prescrive scaglioni progressivi: ne deriva un compenso spettante di euro 27.688,03, con un maggior importo di euro 23.278,76 erroneamente ammesso a contributo ed erogato. Su tale compenso non andava applicata l’IVA, non essendo il percettore soggetto passivo.

Infine, il controllo evidenzia un residuo finanziario sul conto dedicato compreso tra euro 39.070,70 e euro 43.785,49, non rendicontato né recuperato. Il Comune non ha fornito l’estratto finale del conto, i mandati e le quietanze. La Corte richiama la convenzione ABI-CDP e la modulistica comunale sulla chiusura dei conti vincolati, rilevando la mancanza di controlli sulle giacenze e la necessità di iniziative di recupero. Accerta pertanto la parziale irregolarità amministrativo-contabile e trasmette la deliberazione al Sindaco, all’U.S.R.A. e alla Procura regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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