Responsabilità medica erariale e legge Gelli-Bianco non retroattiva (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 165 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa degli esercenti le professioni sanitarie, le disposizioni della legge n. 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco) hanno natura sostanziale e non trovano applicazione retroattiva ai sensi dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., restando riferite alle sole condotte poste in essere dopo la loro entrata in vigore, avvenuta il 1.4.2017. Non è dunque invocabile l’art. 9, comma 4, della legge n. 24/2017 quando la condotta del sanitario sia antecedente e il relativo danno erariale si sia perfezionato solo successivamente con l’esborso transattivo dell’azienda sanitaria. La transazione civile stipulata dall’azienda non è opponibile al medico in sede erariale in difetto di sua partecipazione e costituisce, di regola, mero indice di parametrazione del pregiudizio indiretto, salvo che sia manifestamente irragionevole o arbitraria. Il nesso causale tra omessa diagnosi, evento morte ed esborso risarcitorio va accertato secondo la regola del “più probabile che non”, mediante giudizio controfattuale sulla condotta dovuta e omessa.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti evocava in giudizio un medico in servizio presso una casa circondariale della Campania, chiedendone la condanna al pagamento di euro 182.500,00 in favore di una azienda sanitaria locale. La pretesa erariale traeva origine dalla denuncia con cui l’azienda aveva comunicato il pagamento transattivo compiuto per definire il giudizio civile risarcitorio promosso dagli eredi di un detenuto, deceduto per infarto acuto del miocardio non diagnosticato.
Secondo l’atto di citazione, il sanitario aveva omesso con inescusabile negligenza di rilevare l’infarto, cagionando la morte del paziente; per tale condotta aveva patteggiato la pena per omicidio colposo. Il pregiudizio erariale era individuato nell’esborso sopportato dall’azienda a titolo di franchigia assicurativa. Esperito l’invito a dedurre, la Procura promuoveva l’azione di responsabilità. La difesa eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda, invocando gli artt. 7 e 9 della legge n. 24/2017 e l’autonomia del processo penale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio affronta l’ambito temporale di applicazione della legge n. 24/2017. Richiamando la giurisprudenza contabile, si afferma che le nuove disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli esercenti le professioni sanitarie hanno natura sostanziale e non possono applicarsi alle condotte antecedenti all’entrata in vigore della legge. Nel caso in esame la condotta contestata si colloca al 5.9.2010, mentre l’esborso transattivo risulta compiuto nel 2018. Ne deriva il rigetto delle eccezioni di inammissibilità e infondatezza fondate sugli artt. 7 e 9 della legge n. 24/2017.
Quanto al merito, il Collegio verifica la sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa: rapporto di servizio, condotta antigiuridica ed elemento psicologico, pregiudizio finanziario pubblico e nesso eziologico. Pacifico il rapporto di servizio, la condotta illecita e la colpa grave risultano acclarate da plurime consulenze tecniche, che concordano nell’addebitare la morte del paziente a imperizia e negligenza del sanitario, per la mancata esecuzione di un elettrocardiogramma e di esami ematochimici e per la sottovalutazione del quadro clinico.
L’accertamento è confermato dalla sentenza di patteggiamento del 15.11.2011 per il delitto di art. 589 cod. pen., nonché dalla relazione del medico fiduciario della compagnia assicuratrice. Il Collegio ritiene il contegno del sanitario connotato da particolare gravità, essendo i sintomi univoci e il caso di non particolare difficoltà tecnica; un tempestivo approfondimento diagnostico avrebbe scongiurato la morte con probabilità superiore al 50%.
In ordine al danno, il Collegio lo individua nell’esborso transattivo, ricorrendo il vincolo di occasionalità necessaria tra condotta e attività sanitaria. La transazione non è inopponibile al medico pur in difetto di sua partecipazione, e la sua incidenza causale è valutabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza. Respinge inoltre l’istanza istruttoria ex art. 94 c.g.c. sulla polizza, dato che la franchigia aggregata copriva interamente la somma versata. Il nesso causale è accertato secondo la regola del “più probabile che non”, con giudizio controfattuale: un diverso inquadramento diagnostico avrebbe assicurato chances di sopravvivenza superiori al 50%.
Nota della Redazione
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