Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello in materia pensionistica (Corte dei Conti Sez. I App. n. 136 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile il presupposto dell’interesse alla decisione deve sussistere tanto al momento della proposizione del ricorso quanto al momento della decisione. Ove l’amministrazione provveda, nelle more del giudizio, all’erogazione dell’indennità una tantum in luogo di pensione richiesta dall’appellante, l’interesse alla definizione del giudizio viene meno. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta cessazione della materia del contendere per soddisfazione della pretesa sostanziale preclude l’esame nel merito delle censure in iudicando e in procedendo.

Il Fatto

Un Consigliere di Stato di nomina governativa aveva proposto ricorso nei confronti dell’Inps per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità una tantum in luogo di pensione, prevista dall’art. 42, comma 4, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n. 622/2022, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.

L’appellante ha impugnato la decisione deducendo errori in procedendo e in iudicando, oltre al travisamento della natura giuridica dell’istituto. Nelle more del giudizio, con note depositate il 6 maggio 2024, la difesa ha dichiarato che l’Inps aveva provveduto all’erogazione dell’indennità e che era venuto meno l’interesse al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato che l’appellante ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio, essendo stato soddisfatto, nelle more, dall’erogazione dell’indennità in luogo del trattamento di pensione. La circostanza è stata rappresentata con note di udienza, in cui la difesa ha anche precisato di non aver notificato il decreto di fissazione dell’udienza, proprio in ragione della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

Il Collegio ha applicato il principio secondo cui il presupposto dell’interesse deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione. La carenza sopravvenuta di tale presupposto incide sull’ammissibilità della domanda e ne determina l’improcedibilità.

La Corte ha richiamato la propria costante giurisprudenza in materia, citando Sez. I app. n. 107/2017, Sez. II app. n. 8/2016 e Sez. III app. n. 64/2009, a conferma dell’orientamento consolidato sul requisito dell’interesse in grado di appello.

L’accoglimento della prospettazione in rito ha assorbito ogni ulteriore censura, comprese quelle relative alla giurisdizione e alla qualificazione giuridica dell’istituto. La Sezione ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, senza pronuncia sulle spese in ragione della gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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