Giudizio di ottemperanza al titolo del giudice del lavoro e poteri del (TAR Lombardia n. 2211 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente efficacia di giudicato vincola l’Amministrazione all’esatto adempimento della pretesa in esso accertata, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne consegue che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: la misura del capitale residuo, degli interessi e degli accessori va verificata secondo i parametri del titolo e della legge, con particolare riguardo agli artt. 1282 e seguenti cod. civ. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 4/2024 aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, la somma di euro 500,00 annui. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione.

Non avendo l’Ente debitore soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la corresponsione della somma complessiva di euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione al difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Su questa base il Collegio ha affermato che l’entità delle somme calcolate dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. In particolare, per il capitale residuo e gli interessi, andrà verificata l’esatta misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1282 e seguenti cod. civ. in materia di interessi legali e di mora.

Il Tribunale ha quindi verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, dalla notificazione del titolo esecutivo.

Ha pertanto accolto il ricorso, dichiarato l’inottemperanza e assegnato all’Ente un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori e degli interessi maturati. Per il caso di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *