Autorizzazione per stazione radio base: non sospende ma fissa merito per esigenze tutelabili (TAR Lombardia n. 945 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento che rilascia l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base subordinandola all’adozione di una soluzione progettuale che preveda l’unificazione di tutti i servizi di telecomunicazione con un unico palo e la dismissione del traliccio esistente, le esigenze del ricorrente non richiedono la sospensione cautelare dell’atto, ma sono tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. In tale evenienza, le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui la Comunità Montana Valli del Verbano, pur accogliendo sostanzialmente l’istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e quella paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per l’installazione di una nuova stazione radio base, aveva recepito integralmente le prescrizioni della conferenza di servizi. In particolare, la società contestava la prescrizione che imponeva l’unificazione e l’accorpamento di tutti i servizi di telecomunicazione in un unico palo, con dismissione del traliccio esistente, al fine di ridurre l’impatto paesaggistico. La ricorrente chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia degli atti, nonché l’accertamento del perfezionamento del titolo autorizzativo senza la richiamata condizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata l’istanza cautelare, ha ritenuto che le esigenze della parte ricorrente non fossero meritevoli di tutela in via d’urgenza. La presenza di un’autorizzazione già rilasciata, sia pure con prescrizioni, escludeva il presupposto del periculum in mora quale requisito per la sospensione dell’atto impugnato.
Il Collegio ha evidenziato come l’interesse della società a vedere eliminata la condizione relativa all’unificazione degli impianti possa essere adeguatamente soddisfatto attraverso una rapida definizione del giudizio di merito, ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm., piuttosto che con una misura cautelare che anticipi gli effetti della decisione.
La scelta di fissare l’udienza pubblica di merito risponde all’esigenza di garantire una tutela piena ed effettiva, consentendo al contempo all’Amministrazione di procedere nell’esecuzione del provvedimento.
Conseguentemente, il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica, compensando tra le parti le spese della fase cautelare, in considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale tenuto.
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Nota della Redazione
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