Revocazione confisca prevenzione: prova nuova e forza maggiore (Cass. pen. Sez. I n. 2738 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della confisca di prevenzione prevista dall’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è rimedio straordinario che non consente di riproporre vizi, anche di legittimità, già deducibili con i mezzi di impugnazione ordinari. La questione di legittimità costituzionale affrontata e risolta nel procedimento di prevenzione, con pronuncia della Consulta intervenuta prima della decisione definitiva sulla misura, non è più proponibile in sede di revocazione. La prova nuova rilevante comprende quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento e quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; non è tale quella deducibile e non dedotta, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore o caso fortuito. La fattispecie aperta del secondo comma non estende la revocazione a qualsiasi difetto originario dei presupposti applicativi della misura.
Il Fatto
La Corte di appello di Perugia, con decreto del 03.07.2024, ha rigettato l’istanza con cui il proposto e tre terzi interessati avevano chiesto, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011, la revocazione di una decisione definitiva sulla confisca di prevenzione. La misura, emessa dalla Corte di appello di Roma nel 2020, aveva riguardato beni intestati ai terzi ma ritenuti riconducibili alla disponibilità del proposto, persona ritenuta pericolosa ai sensi dell’art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011.
Gli istanti avevano fondato la richiesta su due ragioni: la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 lett. c), del medesimo d.lgs., ad opera della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, e la scoperta di una prova nuova, individuata in una scrittura privata del 2005 attestante la consegna di somme in contanti alla titolare di una società. Il rigetto ha originato il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha anzitutto ribadito la natura della revocazione: rimedio straordinario con il quale non possono essere riproposti i vizi denunciabili attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Poiché identica questione, in ragione dell’epoca della pronuncia della Consulta, era stata affrontata e risolta negativamente nel giudizio di prevenzione, essa non è più proponibile con la revocazione. La censura è stata quindi dichiarata manifestamente infondata.
La Corte ha poi respinto la lettura estensiva del secondo comma dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011. Le Sezioni Unite n. 3513 del 2021 hanno individuato in quella disposizione ipotesi diverse e innominate rispetto a quelle del primo comma, purché idonee a dimostrare per fatti sopravvenuti la carenza originaria dei presupposti della confisca. La fattispecie aperta non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio su elementi già esaminati, come precisato dalla successiva Sez. V n. 18000 del 2024.
Quanto alla prova nuova, i giudici di legittimità hanno richiamato le Sezioni Unite n. 43668 del 2022: è rilevante la prova sopravvenuta e quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura, non quella deducibile e non dedotta, salvo prova di impossibilità per causa non imputabile. Il termine massimo fissato dal comma 3 è posto a pena di inammissibilità. Caso fortuito e forza maggiore, secondo i principi di Sez. Un. n. 14991 del 2006, postulano rispettivamente imprevedibilità e irresistibilità, con onere probatorio a carico del richiedente.
La Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi. Il documento era preesistente alla definitività della misura e non è stato incolpevolmente scoperto: l’unica copia era sempre rimasta nella disponibilità di un familiare, reperita in un immobile dove questi aveva sempre abitato, e nessuna menzione era stata fatta nel procedimento di prevenzione pur essendo nota la sua esistenza. La negligenza inescusabile esclude la forza maggiore. Quanto all’inattendibilità del documento, le valutazioni del giudice di merito sono risultate prive di incongruenze logiche, e il rigetto dell’istruttoria testimoniale non ha violato il diritto di difesa, essendo le dichiarazioni già acquisite e ritenute superflue.
Nota della Redazione
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