Guida in stato di ebbrezza avviso difensore onere allegazione etilometro (Cass. pen. Sez. VII n. 5364 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di avvisare la persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente la menzione della circostanza negli atti di polizia giudiziaria, stante il loro valore fidefacente. Quanto all’etilometro, l’omologazione e le verifiche periodiche sono previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, d.P.R. n. 495 del 1992, con disciplina diversa da quella dell’autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla Corte cost. n. 113 del 2015. All’onere probatorio dell’accusa circa l’omologazione e le verifiche periodiche dell’apparecchio fa riscontro un onere di allegazione dell’imputato, che contesti il buon funzionamento dello strumento.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino per il reato di guida in stato di ebbrezza, con la contestata aggravante di aver provocato un incidente autonomo in orario notturno. All’imputato erano state irrogate la pena dell’arresto e dell’ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida. La condotta era stata accertata con esiti alcolimetrici superiori alla soglia di legge.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la violazione di legge per l’omesso avviso, in forma scritta, della possibilità di farsi assistere da un difensore durante le attività di indagine; la violazione delle norme sul codice della strada e sul regolamento esecutivo, per l’inutilizzabilità delle risultanze dell’etilometro. La questione centrale investe la prova dell’avviso difensivo e la distribuzione degli oneri probatori sull’apparecchio di misurazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la sentenza impugnata ha offerto risposta adeguata a tutte le deduzioni difensive, esaminandole puntualmente e disattendendole con motivazione congrua. Le censure, in realtà, si limitano a riprodurre le medesime doglianze già devolute in appello.

Quanto al primo motivo, l’indicazione a verbale della somministrazione dell’avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia è idonea a dimostrare che l’avviso sia stato effettivamente dato. Il dubbio prospettato dalla difesa non ha ragione di essere al cospetto della prova rappresentata dal verbale di accertamento, che reca la non equivoca indicazione. La Corte richiama Sez. IV n. 3913 del 2020 (dep. 2021), Asunis, Rv. 280381, secondo cui è sufficiente la menzione della circostanza negli atti di polizia giudiziaria, atteso il loro valore fidefacente.

Il secondo motivo, relativo all’inutilizzabilità delle risultanze dell’etilometro, è manifestamente infondato. L’omologazione e le verifiche periodiche dello strumento sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, d.P.R. n. 495 del 1992, e ciò differenzia la disciplina dell’etilometro da quella dell’autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla Corte cost. n. 113 del 2015. La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 3201 del 2019 (dep. 2020), Santini, Rv. 278032, Sez. IV n. 6580 del 2020, Zannoni, Sez. IV n. 7285 del 2020 (dep. 2021), Demma, Rv. 280937 e Sez. IV n. 517 del 2021, Guiducci.

All’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio, secondo Sez. IV n. 38618 del 2019, Bertossi, Rv. 277189, fa riscontro un onere di allegazione del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio. Nel caso di specie tale onere non è stato adempiuto. Lo stato di alterazione risultava comunque corroborato dalla presenza di specifici sintomi dello stato di ebbrezza, quali l’alito vinoso e lo stato di agitazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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